Salva infrazioni. Legge di conversione in Gazzetta: novità accordi di ristrutturazione

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Salva infrazioni. Legge di conversione in Gazzetta: novità accordi di ristrutturazione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione, con modificazioni, del Dl n. 69/2023, cosiddetto Decreto salva infrazioni, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

In Gazzetta, anche il testo coordinato del Decreto legge, nella versione definitivamente approvata dalla Camera il 2 agosto 2023. 

Nel corso dell'esame del provvedimento, sono state introdotte, dal Senato, alcune disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa, in attesa della messa a punto di un intervento più strutturale sul relativo Codice (di cui al D. Lgs. n. 14/2019).

Le novità sono contenute nel nuovo articolo 1-bis e riguardano l’omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

La norma è stata messa a punto in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva 2019/1023 (Direttiva Insolvency) assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti.

Si prevede, in particolare, che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell’articolo 63 del Codice della crisi, per i creditori pubblici non aderenti non si applicano le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63 in materia di accordi di ristrutturazione.

Tali norme disciplinano l'omologazione forzosa (cd. cram down), ai sensi della quale il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte degli enti previdenziali interessati.

Omologazione forzosa, regole transitorie con applicazione retroattiva

Sospesa, quindi, l'attuale disciplina sull'omologazione forzosa, il nuovo articolo 1-bis introduce, nei suoi commi da 2 a 5, le previsioni nel frattempo applicabili.

Vengono, in particolare, individuate due differenti soglie che segnano i limiti di soddisfazione dei crediti dell’amministrazione finanziaria e previdenziale nelle transazioni fiscali innestate in accordi di ristrutturazione.

E così, ai sensi del comma 2, le condizioni che devono contestualmente ricorrere perché il tribunale possa procedere all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sono:

  • gli accordi non devono avere carattere liquidatorio;
  • l’adesione deve essere determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, dello stesso Codice;
  • il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione deve essere pari ad almeno 1/4 dell’importo complessivo dei crediti;
  • la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, deve convenire rispetto all'alternativa liquidatoria;
  • il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie deve almeno pari al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi.  

Se - prevede, poi, il comma 3 - l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a 1/4 dell’importo complessivo dei crediti, la disciplina in esame può trovare applicazione anche laddove la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie non sia inferiore al 40% e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di 10 anni.

Va segnalato che la disciplina transitoria introdotta si applica retroattivamente anche alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all’entrata in vigore del decreto.

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