Omologa revocata, cessione d'azienda salva

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La sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha stabilito, con un provvedimento del 14 luglio scorso, che il decreto con cui la Corte di Appello ha revocato l'omologa di un concordato preventivo, acquisterà efficacia solo dopo la definizione del procedimento di Cassazione attivato dalla società interessata contro lo stesso provvedimento. In mancanza di una disposizione espressa in materia, infatti, il Tribunale ha ritenuto corretto applicare il principio generale sui procedimenti in camera di consiglio per cui i decreti acquistano efficacia solo dopo decorsi i termini per il reclamo. Conseguentemente, anche se l'omologa del concordato è stata revocata, viene fatta salva la cessione del ramo di azienda della società ammessa alla procedura fallimentare.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Omologa revocata, cessione d'azienda salva – Ciccia

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