Omologa di concordato. Creditori non dissenzienti legittimati all'opposizione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 settembre 2014
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In materia di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'espressione "qualunque interessato" utilizzata dall'articolo 180, secondo comma, della Legge fallimentare, “non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti”.
Questi ultimi sono coloro che non hanno votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20040 del 24 settembre 2014.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Anche chi non ha votato boccia l'omologa - Maciocchi
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