Omologa di concordato. Creditori non dissenzienti legittimati all'opposizione

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In materia di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'espressione "qualunque interessato" utilizzata dall'articolo 180, secondo comma, della Legge fallimentare, “non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti”.

Questi ultimi sono coloro che non hanno votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20040 del 24 settembre 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Anche chi non ha votato boccia l'omologa - Maciocchi

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