Omessi versamenti ai fondi di previdenza complementare: precluso il godimento delle agevolazioni

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Omessi versamenti ai fondi di previdenza complementare: precluso il godimento delle agevolazioni

Il mancato versamento della contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare configura un'inadempienza contrattuale che determina una violazione dell'art. 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge [...]". Difatti, il datore di lavoro che non abbia versato la contribuzione dovuta al fondo complementare ed abbia, comunque, ridotto il proprio onere contributivo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, legittima l'Istituto al recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti. 

 

Il sistema della previdenza complementare

La previdenza complementare rappresenta il "secondo pilastro" del sistema pensionistico, il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria attraverso versamenti volontari.

Per i dipendenti pubblici e privati il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nonché attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando.

Ad ogni modo, ferma restando la libertà d'adesione al fondo prescelto, la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore potrà essere fissata dai contratti collettivi, anche aziendali, ed il versamento potrà concernere anche una quota parte del trattamento di fine rapporto maturando.

Invero, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 38, Legge 4 agosto 2017, n. 124, il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari può essere stabilito in cifra fissa ovvero in misura percentuale sulla retribuzione assunta per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'adesione individuale alle forme di previdenza complementare costituisce il c.d. "terzo pilastro".

I Pilastro

Obbligatoria pubblica

II Pilastro

Complementare collettiva

III pilastro

Complementare individuale

Gestione Pubblica

Fondi pensione negoziali o chiusi (contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti che possono aderire al fondo sulla base di un determinato comparto, impresa o imprese ovvero ad un determinato territorio).

Fondi pensione aperti ad adesione individuale (istituiti da banche, SGR, SIM).

Fondi pensione aperti ad adesione collettiva (alternativa al fondo pensione negoziale, stabilita dalle OO.SS. secondo un accordo di adesione collettiva ad uno o più fondi aperti).

Piani Individuali Pensionistici (PIP) (forme pensionistiche complementari istituite presso imprese di assicurazione che raccolgono adesioni su base individuale).

 

 

La natura dell'obbligazione

Nell'esaminare la natura dell'obbligazione contrattuale in trattazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama la decisione delle Sezioni Unite 9 marzo 2015, n. 4684, che ha definitivamente escluso la natura retributiva del contributo integrativo posto a carico del datore di lavoro dai contratti o accordi collettivi, riconoscendone, invece, la natura esclusivamente previdenziale. Invero, i versamenti effettuati a fondi di previdenza non possono essere considerati di natura retributiva in ragione del fatto che gli stessi non vengono corrisposti materialmente al dipendente ma al fondo prescelto. D'altronde, la scelta del legislatore di non assoggettare tali somme all'ordinario obbligo contributivo ne esclude la natura retributiva. Diversamente, ai sensi dell'art. 16, comma 1, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sulle quote a carico del datore di lavoro, ancorché destinate al fondo di previdenza complementare, diverse dalla quota di trattamento di fine rapporto, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% ai sensi dell'art. 9-bis, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166. In particolare, nella sentenza sopra menzionata gli Ermellini hanno precisato che "l'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore; esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire". Ed ancora, atteso che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, ma è destinata ad un'aspettativa di trattamento pensionistico integrativo, l'obbligo di versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore, bensì nei confronti del fondo che è, al ricorrere dei requisiti, onerato dall'erogazione della prestazione.

 

Mancato versamento della contribuzione, no alla diffida accertativa

In ragione della natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal datore di lavoro, "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un fondo di previdenza complementare e aver effettuato le trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso", appare precluso l'istituto della diffida accertativa di cui all'art. 12, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Difatti, appare utile ricordare che, come indicato nella circolare n. 1/2013 del Ministero del Lavoro, rientrano nei crediti diffidabili:

  • i crediti retributivi da omesso pagamento;
  • i crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, trattamento di fine rapporto, etc.;
  • retribuzioni di risultato, premi di produzione, etc.;
  • crediti retributivi derivanti da errato inquadramento della tipologia contrattuale;
  • crediti legati al demansionamento ovvero alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi in ossequio all'art. 36 della Costituzione, ovvero derivanti dall'accertamento di lavoro sommerso.

In tal senso, appare opportuno ricordare che il sistema della previdenza complementare non soggiace al c.d. "principio dell'automaticità delle prestazioni", ex art. 2116, codice civile, secondo cui le prestazioni dovute ai prestatori di lavoro vengono assicurate anche nel caso in cui sia stato omesso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Rimarrà, dunque, nelle possibilità del dipendente adire l'Autorità Giudiziaria.

 

Mancato versamento e irregolarità contributiva

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro conclude la nota 17 febbraio 2020, n. 1436, precludendo, ai datori di lavoro che non abbiano versato i contributi al fondo di previdenza complementare e che abbiano ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti al Fondo di garanzia, la possibilità di fruire delle agevolazioni contributive. Difatti, l'art. 10, comma 2, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come sostituito dall'art. 1, comma 764, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente una riduzione degli oneri contributivi a carico del datore nella parte in cui dispone che "il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'art. 2, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile".

 

Esempio di contribuzione destinata al fondo di previdenza complementare

Retribuzione lorda mensile

€ 2.055,69

Imponibile previdenziale INPS

€ 2.056,00

Contribuzione C/Azienda - Fondo di previdenza complementare (2%)

€ 41,12

Contribuzione C/Dipendente - Fondo di previdenza complementare (1%)

€ 20,56

Quota TFR mensile

€ 141,99

Solidarietà 10% - Ctr. previdenza complementare (Circ. Inps n. 98/2007)

€ 4,11

Recupero contr. TFR L. 297/82 - prev. complementare (Circ. Inps 70/2007)

€ 4,11

Recupero contr. D.L. 203/2005 - prev. complementare (Circ. Inps 4/2008)

€ 9,87

 

 

QUADRO NORMATIVO

INL – Nota n. 1436 del 17 febbraio 2020

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