Omesso versamento ritenute anche solo con un acconto modesto dello stipendio
Pubblicato il 29 agosto 2018
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L'imprenditore che non versa le ritenute sulle retribuzioni è punibile - con sanzione penale o amministrativa secondo soglia - se ha pagato ai dipendenti anche solo un acconto modesto dello stipendio senza effettuare il relativo versamento contributivo (quantomeno in percentuale).
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 39043 del 28 agosto 2018.
Quanto all'onere della prova, gli ermellini riassumono che:
- la Procura deve produrre in giudizio i modelli DM10 o la testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale della presentazione da parte del datore di lavoro dei modelli DM10, attestanti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari (non essendo necessaria la relativa produzione documentale se l'imputato non ne contesti l'invio);
- grava, invece, sull'imputato il compito di provare l'assenza del materiale esborso delle somme, in difformità dalla situazione rappresentata dai modelli DM10 inoltrati.
Il delitto di omesso versamento delle ritenute
Alla base del giudizio il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27641 depositata il 26 giugno 2003: "Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti".
Di conseguenza: se il datore ha pagato le retribuzioni scatta il reato di mancato versamento delle relative ritenute previdenziali e assistenziali.
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