Omesso versamento delle ritenute: ricalcolo delle sanzioni per i procedimenti pendenti
Pubblicato il 25 maggio 2023
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L’art. 23 del Decreto Lavoro (Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48), ancora non convertito, ha rivisitato la disciplina delle sanzioni amministrative per le ipotesi di omesso o ritardato versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo un sistema punitivo maggiormente proporzionato all’illecito posto in essere dal contribuente.
Si rammenta, infatti, che successivamente all’emanazione del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, l’anzidetto illecito era punito:
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, laddove l’importo annuo trattenuto e non versato fosse inferiore a 10.000 euro;
- con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro, laddove l’importo annuo trattenuto e non versato fosse superiore a 10.000 euro.
Le modifiche del richiamato art. 23, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, sono intervenute sull’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, dal 5 maggio 2023, è pari ad una volta e mezzo e fino a quattro volte l’importo delle ritenute trattenute e non versate.
Come gestire ordinanze ingiunzione e rateazioni
Con il messaggio 23 maggio 2023, n. 1901, non pubblicato sul sito istituzionale, l’Istituto previdenziale ha fornito le prime istruzioni alle sedi territoriale per la corretta gestione delle ordinanze ingiunzione e rateazioni già accordate, relative al versamento delle ritenute previdenziali, tenendo conto, valutata la natura punitiva della sanzione amministrativa in argomento, del principio della retroattività in bonam partem (art. 2, c. 2, Cod. Penale).
In particolare, allegati al messaggio sono contenuti i modelli di comunicazione inerenti:
- la rettifica dell’ordinanza ingiunzione per annualità fino al 2015 con contenzioso pendente;
- la rettifica dell’ordinanza ingiunzione per annualità dal 2016 con contenzioso pendente;
- la rettifica dell’ordinanza ingiunzione per annualità fino al 2015 con rateazioni di cui all’art. 26, legge n. 689/1981;
- la rettifica dell’ordinanza ingiunzione per annualità dal 2016 con rateazioni di cui all’art. 26, legge n. 689/1981
La rettifica avverrà in via di autotutela per i giudizi pendenti mediante l’emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio che annulli e sostituisca il precedente.
Si rammenta che in caso di pagamento in forma rateale ex art. 26, legge n. 689/1981, laddove i versamenti effettuati corrispondano all’importo rideterminato della sanzione, nulla sarà dovuto.
Le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023, non trovano applicazione con riferimento alle ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, in quanto per la predetta fattispecie il procedimento sanzionatorio è definito/deve ritenersi definito.
Nel caso in cui, invece, l’importo delle rate risulti superiore a quello della sanzione rideterminata, verrà comunicata la definizione del procedimento sanzionatorio, senza possibilità di richiesta di rimborso.
Nuovo calcolo di determinazione delle sanzioni
All’allegato 1 del citato messaggio, la sanzioni verranno riparametrate secondo le seguenti formule tenuto conto della reiterazione dell’illecito:
Annualità |
Anno N |
Anno N+1 |
Anno N+2 |
Anno N+3 |
Anno N+4 |
Anno N+5 |
Importo sanzione |
Importo ritenute omesse x 1,5 |
Importo ritenute omesse x 2 |
Importo ritenute omesse x 2,5 |
Importo ritenute omesse x 3 |
Importo ritenute omesse x 3,5 |
Importo ritenute omesse x4 |
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