Omesso controllo di sottoposto, sì al licenziamento disciplinare
Pubblicato il 07 marzo 2023
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E' stato ritenuto legittimo, anche in sede di Cassazione, il licenziamento disciplinare intimato a un medico, cardiologo, in relazione ad alcune condotte che avevano portato al decesso di un paziente.
Al sanitario, in particolare, era stato addebitato di aver completamente delegato ad uno specializzando del primo anno la compilazione della cartella clinica del paziente, rimasta incompleta, nonché di aver omesso di valutare il rischio chirurgico e di convocare l'apposito l'"Heart Team" nonostante si trattasse di un caso che necessitava di una valutazione multidisciplinare.
Secondo la Corte d'appello, ciascuno degli addebiti contestati era di per sé idoneo, anche da solo, a giustificare l'irrogata sanzione espulsiva.
Il cardiologo aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, denunciando, tra i motivi, la mancata considerazione, ai fini del decidere, di documentazione proveniente dal procedimento penale avviato a carico dello staff medico in relazione alla vicenda in esame, documentazione che, secondo la sua difesa, rivestiva rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della responsabilità circa l'esito letale della vicenda.
Con sentenza n. 5468 del 22 febbraio 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione ha respinto la predetta doglianza, atteso che la documentazione invocata, anche se fosse stata rilevante per escludere la responsabilità penale del ricorrente, non poteva risultare decisiva in sede disciplinare, sia per quel che riguardava l'addebito di omissione di controllo del personale del reparto sia per quanto concerneva l'inosservanza dell'obbligo sancito da circolare interna riguardo alla convocazione dell’Haert Team.
Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le determinazioni e le valutazioni istruttorie “involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
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