Omessi versamenti di ritenute ed IVA. Abbassamento delle soglie di punibilità porta alla revoca dei decreti di condanna

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Omessi versamenti di ritenute ed IVA. Abbassamento delle soglie di punibilità porta alla revoca dei decreti di condanna

La modifica apportata dal Dlgs n. 158 del 2015 alle soglie di punibilità dei reati di cui all’articolo 10 bis D.lgs. n. 74/2000, omesso versamento di ritenute dovute o certificate, ed all’articolo 10 ter D.lgs. n. 74/2000, omesso versamento Iva, ha comportato un’abrogazione parziale dei due reati, con la conseguenza che si è avuto un restringimento dell’area della loro rilevanza penale, per cui opera la sanzione amministrativa per le condotte che si collocano al di sotto delle nuove soglie.

Come affermato nella sentenza 34362/2017, la modifica operata dal DLgs. n. 158/2015 all’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 – che esclude la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all’ammontare di 150.000 euro - ha determinato una “abolitio criminis” parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente. Ciò vale anche per la modifica che riguarda l’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, che ha escluso la presenza del reato per gli omessi versamenti inferiori alla soglia di 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.

La Corte di cassazione, con pronuncia n. 10810 del 12 marzo 2018, accoglie la doglianza del contribuente - condannato in via definitiva per i reati di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento Iva – rammentando che l’articolo 2 del codice penale sulla successione delle leggi penali effettua una distinzione a seconda che la nuova norma più favorevole al reo abbia abrogato o solo modificato la precedente.

Nel caso trattato, vi è stata una abolizione parziale del reato in quanto la fattispecie prevista dalla legge successiva risulta punibile anche in base alla legge precedente. Presupposto di tale “abolizione parziale” è un rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici, tale per cui la norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale delle sottofattispecie in essa non più ricomprese.

Poiché i fatti previsti come reato per la legge antecedente non lo sono più per la legge posteriore, si deve applicare l’art. 2 comma 2 c.p., e non invece il disposto di cui al comma 4, con la conseguenza che possono essere adottati i provvedimenti di cancellazione delle condanne pronunciate nella vigenza della precedente disciplina.

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