Omessi versamenti dell'Iva e delle ritenute semi-retroattivi

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I giudici delle Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 37424 depositata il 12 settembre 2013, hanno precisato che l'articolo 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 entrato in vigore il 4 luglio 2006, sull'omesso versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti Iva relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione di irretroattività della norma penale.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - la condotta penalmente sanzionata è l'omesso versamento dell'Iva in scadenza successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme, ancorché riferita a dichiarazioni presentate precedentemente.

Il medesimo discorso è stato operato dalle Sezioni unite penali anche nel testo della sentenza n. 37245 del 12 settembre 2013, questa volta con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute.

In particolare, è stata riconosciuta l'applicabilità dell'articolo 10-bis del D.lgs. n. 74/2000 entrato in vigore il 1° gennaio 2005, previsto in caso di omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, anche in caso di omissioni dei versamenti delle ritenute alla fonte relative all'anno 2004.
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