Omesse ritenute. Particolare tenuità se si supera di poco la soglia
Pubblicato il 04 settembre 2018
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Sì all’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto anche in presenza di plurime omissioni mensili che, sommate, superino di poco la soglia di punibilità fissata dal legislatore.
Il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali, infatti, si consuma solo al raggiungimento della soglia di punibilità dei 10mila euro annui.
Lo stesso si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata.
La definitiva cessazione della condotta, in detto contesto, viene fatta coincidere con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità (ossia il 16 gennaio dell’anno successivo).
Caso in cui plurime omissioni, sommate, integrano il reato
Sono queste le considerazioni contenute nella sentenza n. 39413 del 3 settembre 2018, con cui la Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha annullato una decisione di condanna che aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (di cui all’articolo 131-bis Codice penale) in favore di un uomo, imputato per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali.
Questi, in particolare, aveva avanzato ricorso avverso la decisione di secondo grado, lamentando che la causa di non punibilità in oggetto era stata esclusa pur ricorrendone tutti i presupposti, e ciò anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Il debito tributario, nella specie, ammontava a circa 11mila euro, superando di soli mille euro la soglia di punibilità; inoltre, aveva avuto ad oggetto mensilità discontinue, tanto che non poteva ravvisarsi il presupposto negativo dell’abilità a delinquere.
Nella decisione impugnata, tuttavia, la causa di non punibilità era stata negata sul presupposto che si trattava di reato caratterizzato da plurime condotte (i singoli omessi versamenti mensili), sicché sussisteva – a dire dei giudici di merito - la preclusione di cui all’articolo 131bis, comma 3, del Codice penale, attinente ai reati aventi ad oggetto condotte plurime e reiterate.
“Abitualità” riferita a condotte che costituiscono di per sé reato
Detto ultimo assunto non è stato però condiviso dai giudici di Palazzo Cavour, i quali hanno, per contro, rilevato che proprio la lettera della norma citata, nel collegare l’abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione di condotte, si riferisce solo a quelle che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate.
E’ quindi ben possibile – come nella vicenda esaminata – che le diverse mensilità considerate (ossia le plurime omissioni) consentano – sommate e solo in tal modo – di configurare il reato contestato, che, in ogni caso, è unico e si consuma al raggiungimento della soglia di punibilità.
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