Omesse ritenute, paga il dipendente

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Cassazione. Ordinanza n. 8316/2007. Se il sostituto effettua la ritenuta a titolo d’acconto (è il caso della sostituzione parziale, non della totale che si verifica quando la ritenuta è effettuata a titolo d’imposta) senza anche versarla, il Fisco dovrà rivolgere l’azione al sostituto stesso per la ragione che la richiesta rivolta al contribuente realizza una evidente situazione di doppia imposizione non risolvibile con il semplice esercizio del diritto di rivalsa. Viceversa, nell’ipotesi in cui il contribuente che ha percepito somme soggette a ritenuta a titolo d’acconto abbia omesso d’effettuarla, egli sarà debitore principale dell’obbligazione tributaria. Il sostituto dovrà invece includere in dichiarazione il provento non assoggettato a ritenuta, naturalmente senza scomputare alcuna ritenuta.
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