Omesse ritenute: no al sequestro su rimesse successive alla consumazione

Pubblicato il



Omesse ritenute: no al sequestro su rimesse successive alla consumazione

Il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato omissivo non può essere disposto per importi superiori ai saldi attivi giacenti nella disponibilità del contribuente alla scadenza del termine per il pagamento, né su somme acquisite successivamente alla consumazione del reato.

In tema di omesso versamento delle ritenute, in particolare, è illegittimo il sequestro preventivo che sia stato disposto per un importo superiore a quello in giacenza alla data di consumazione del reato.

Le rimesse successive a tale data, infatti, non possono essere qualificate come profitto del reato stesso, ma come unità di misura del profitto.

E’ sulla base di queste considerazioni che la Corte di cassazione, con sentenza n. 22061 del 21 maggio 2019, ha annullato, senza rinvio, un’ordinanza confermativa di sequestro preventivo, limitatamente alle somme sequestrate alla società contribuente per gli importi superiori a quelli che risultavano in giacenza alla data del reato.

Somme superiori alla giacenza: non sequestrabili in via diretta

Nella vicenda specificamente esaminata, il socio accomandatario e legale rappresentante di una Sas aveva avanzato ricorso dinnanzi alla Corte di legittimità contro la decisione che aveva convalidato la misura preventiva in oggetto, lamentando, tra gli altri motivi, l'inapplicabilità del sequestro alle somme di denaro che erano confluite nei conti correnti, proprio e di quello della società, in epoca certamente successiva alla consumazione del reato.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto fondata detta doglianza ed hanno enunciato, in proposito, anche uno specifico principio di diritto.

Cassazione: il profitto è il risparmio di spesa

In tema di omesso versamento di ritenute operate quale sostituto d’imposta - ha precisato la Suprema corte - il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate.

Conseguentemente, il sequestro preventivo, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente il profitto del reato omissivo, non può essere disposto, né eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, né su somme acquisite successivamente alla consumazione del reato.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito