Omessa segnalazione di plurime operazioni sospette. Bancario licenziato

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Omessa segnalazione di plurime operazioni sospette. Bancario licenziato

La Cassazione, con sentenza n. 21548 del 21 agosto 2019, ha respinto il ricorso promosso da un ex dipendente di banca contro la decisione di conferma del licenziamento disciplinare disposto, nei suoi confronti, dalla sua ex datrice di lavoro.

Il giudice di appello, in particolare, aveva ritenuto ininfluente, ai fini della configurabilità della responsabilità disciplinare del ricorrente, la circostanza che il medesimo fosse stato assolto in sede penale dal connesso reato di favoreggiamento reale, con formula “perché il fatto non sussiste”.

Violazione di specifici doveri prescinde da rilievo penale

Era stato sottolineato, in sede di merito, che sul piano del rapporto di lavoro ed in conformità del contenuto della contestazione disciplinare imputata al bancario, venivano in rilievo condotte connesse alla violazione di suoi specifici doveri, in quanto preposto ad una filiale dell'istituto di credito datore di lavoro ed investito di ampi poteri gestionali, anche di rappresentanza dell'azienda bancaria.

La condotta, concretizzatasi in una imprudente valutazione della clientela e delle operazioni a rischio riciclaggio, era stata ritenuta costituire fonte di responsabilità contrattuale e ciò prescindeva dalla configurabilità di fatti di rilievo penale.

Nel dettaglio, era stato riscontrato che il ricorrente fosse incorso nella omessa segnalazione, ai fini della normativa antiriciclaggio, di numerose operazioni sospette le quali, pur formalmente poste in essere da tre diverse società - amministrate o di proprietà di prestanome - vedevano coinvolto uno stesso soggetto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, bancarottiere, vicino ad un noto clan mafioso.

Il contegno del dipendente di banca, in definitiva, era risultato gravemente lesivo del rapporto fiduciario, tanto che le conclusioni della sentenza impugnata sono state pienamente condivise anche dalla Corte di legittimità.

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