Omessa mediazione, improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo

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Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 30 ottobre 2014, ha ricordato come nelle ipotesi di pretesa azionata in via monitoria, l'esperimento della mediazione sia possibile solo quando è proposta opposizione e, comunque, dopo l'adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari sulla esecutività del provvedimento emesso.

Ai sensi dell'articolo 5, comma II, peraltro, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda.

Secondo il giudice toscano – ed è qui che la sentenza diventa innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza – in caso di omessa mediazione, ciò che diventa improcedibile è l'opposizione all'ingiunzione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

Il decreto ingiuntivo diventa irrevocabile

Nel testo della decisione viene sottolineato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, così come per i procedimenti di appello, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” deve interpretarsi alla stregua di “improcedibilità/estinzione dell'opposizione” e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.
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