Omessa dichiarazione: sospensione condizionale se non c'è rischio di reiterazione
Pubblicato il 30 marzo 2023
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Omessa presentazione di dichiarazioni annuali Iva: sì alla concessione della sospensione condizionale della pena in assenza di un giudizio prognostico negativo sulla possibilità che l'amministratore della società possa reiterare il delitto.
Così la Corte di cassazione con sentenza n. 13090 del 29 marzo 2023, nell'accogliere il motivo di ricorso promosso dal liquidatore di una società, condannato per il reato di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, in ordine alla mancata concessione, in suo favore, della sospensione condizionale della pena.
La Corte d'appello gli aveva negato il beneficio in considerazione della gravità del fatto e della spregiudicatezza mostrata nella decisione di assumere la carica di amministratore della società.
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Gli Ermellini, sul punto, hanno confermato quanto dedotto dal ricorrente: mancava un giudizio prognostico negativo compiutamente articolato sulla possibilità che egli, incensurato ed ottantenne al momento della pronuncia, potesse replicare il reato.
Difatti, il richiamo alla gravità oggettiva del reato e alla "spregiudicatezza" nell'assumere la carica di amministratore non assolvevano all'onere, posto a carico dell'organo giudicante, di dar conto delle ragioni del diniego.
E' vero che la gravità del fatto può, di per sé, ostare alla concessione del beneficio in parola, ma occorre, in tal caso, che si tratti di una gravità tale da offuscare qualsiasi altro positivo indice di valutazione, tale da esprimere, ossia, una personalità del tutto indifferente alle regole della convivenza civile nonché "un'efferatezza nel crimine che non lascia spazio a giudizi prognostici favorevoli".
Nella vicenda esaminata, invece, tale "gravità" del fatto si era tradotta in una condanna persino inferiore alla media edittale, che non aveva impedito nemmeno l'attenuazione della pena tramite applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Per la Corte, invero, l'espressione utilizzata "spregiudicatezza nell'accettazione della carica di amministratore" non lasciava intendere il suo vero significato, in quanto la stessa avrebbe potuto indicare, alternativamente:
- che il ricorrente era intraneo ad ambienti criminali e sempre disponibile ad assumere il ruolo di "testa di legno", il che avrebbe potuto legittimare un giudizio prognostico negativo ma sarebbe stato necessario motivare meglio sul punto;
- solamente un giudizio di tipo "morale", come tale estraneo agli indici di valutazione indicati dall'art. 133 Codice penale.
In definitiva, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.
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