Omessa dichiarazione. Responsabile il nuovo amministratore anche per gli errori altrui

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Omessa dichiarazione. Responsabile il nuovo amministratore anche per gli errori altrui

Il nuovo rappresentate legale di una Srl, che subentra nella carica di amministratore, è tenuto a verificare i bilanci, la contabilità e le ultime dichiarazioni dei redditi potendo incorrere nel reato di mancato versamento delle imposte, oltre che nel reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale.

A stabilirlo la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III penale, nella sentenza n. 39230 del 29 agosto 2018.

La Corte rigetta il ricorso presentato dal neo amministratore di una società, che era stato condannato per il reato di omessa dichiarazione Ires e Iva per il 2011 e per i precedenti periodi di imposta, il quale si era difeso in giudizio eccependo che il proprio incarico era stato assunto solo ad ottobre dell’anno in questione e che, dunque, non poteva rispondere delle omissioni commesse dal precedente amministratore.

Reato di omessa dichiarazione: sussistenza dell’elemento soggettivo

Nella sentenza n. 39230/2018, la Corte evidenzia – sostenendo le motivazioni del giudice di merito – che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione, occorre il mancato adempimento dichiarativo con il fine di evadere le imposte e il superamento della soglia di punibilità, cosa che comporta per il neo amministratore anche un dolo specifico di evasione.

I giudici di legittimità evidenziano, infatti, che il rappresentante legale di una società che assume la carica di amministratore pro-tempore accetta volontariamente anche le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Pertanto, nel momento in cui l’amministratore accetta l’incarico è indispensabile che ponga in essere un’attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in modo da evitare, in futuro, contestazioni sull’operato altrui.

Secondo la Corte, tali controlli sono necessari soprattutto con riferimento a quei reati per i quali, con un minimo di diligenza, il subentrante sia in condizione di poter facilmente verificare la sussistenza di violazioni (per esempio la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta precedenti o la verifica dell'esistenza di redditi o operazioni imponibili).

Il mancato controllo configura il dolo eventuale

Con riferimento al caso di specie, poi, la Cassazione non esclude la configurabilità del dolo eventuale nell’ipotesi in cui l'amministratore abbia consapevolmente omesso di esercitare i doveri impostigli dalla legge con la previsione della conseguente mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali nel termine di legge e abbia accettato il rischio che, anche a causa della sua condotta omissiva, venisse integrato il delitto di omessa dichiarazione (ex art. 5 del DLgs. 74/2000). Nel dolo eventuale, infatti, si considerano voluti non solo i risultati che l’agente abbia posto come fine ultimo dell’azione, ma anche quelli che sono previsti quale conseguenza del proprio comportamento.

Ed è evidente come, in questo caso, non solo era probabile, ma quasi assolutamente certo che la condotta dell’imputato avrebbe integrato il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale.

Il comportamento messo in atto, infatti, non poteva essere scusabile per il solo fatto che il nuovo amministratore si era limitato a richiedere la documentazione contabile al precedente, senza avere alcun riscontro.

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