Omessa dichiarazione Iva, lo spesometro assume valenza probatoria
Pubblicato il 01 ottobre 2019
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La verifica del superamento della soglia di punibilità per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione Iva può avvenire anche sulla base del cosiddetto “spesometro”, ossia sulla base della soglia individuata dall'Agenzia delle Entrate che assume valenza probatoria in sede penale.
Questa la conclusione cui giungono i Supremi giudici della Corte di Cassazione, Terza sezione penale, nella sentenza n. 39960 del 30 settembre 2019.
La Corte respinge il ricorso presentato da un imprenditore di Salerno, che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011. L’Agenzia delle Entrate aveva proceduto, quindi, a calcolare l’imposta evasa e dunque la soglia di punibilità in base allo spesometro, ossia ricostruendo il valore imponibile Iva in base alla fatture di vendita indicate dal ricorrente nello spesometro integrato, senza considerare le fatture di acquisto, la cui Iva andava compensata con quella delle fatture di vendita.
L’imprenditore ricorre prima in Appello e poi in Cassazione contro il Fisco, ma senza successo.
Anche la Suprema Corte, infatti, riconosce che le doglianze dell’imprenditore sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
Omessa dichiarazione Iva, punibile l’imprenditore sulla base dello spesometro
Secondo la sentenza n. 39960/2019, nell'ambito del giudizio penale possono essere utilizzati i parametri forniti dall'Amministrazione finanziaria, dal momento che “l’imputato non allega alcuna ragione, diversa dall’intento di evadere le imposte, circa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’imposta evasa era decisamente superiore a quella che integra la soglia di rilevanza penale della condotta e che nella specie era ictu oculi determinabile, trattandosi dell’Iva dovuta sulle fatture di vendita”.
A ciò, la Terza sezione penale della Corte richiama il principio secondo cui, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, Dlgs 74 del 2000, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del cosiddetto dolo eventuale.
Infine, i Giudici si soffermano sulla differenza fra il reato di omesso versamento dell’Iva e omessa dichiarazione. Sebbene entrambe le disposizioni tutelino l'interesse dell'Erario al versamento delle imposte, non v'è dubbio che sia ben più grave omettere la dichiarazione d'imposta piuttosto che effettuare correttamente la dichiarazione ed omettere poi il versamento di quanto autoliquidato.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: