Oltre alla condanna una somma aggiuntiva se una parte intralcia, senza motivo, la definizione del giudizio

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Il tribunale di Cassino ha applicato l'articolo 45 della legge n. 69/2009 che, a modifica dell'articolo 96 del C.p.c., attribuisce la facoltà al giudice di riconoscere una somma, come risarcimento, a favore della parte del giudizio che ha dovuto subire il comportamento scorretto della controparte tendente ad allungare i tempi della lite.

Con sentenza dell'11 novembre scorso il Tribunale, oltre ad affermare la responsabilità del convenuto per inadempimento contrattuale dovuta a mancato pagamento dei canoni di affitto di un locale commerciale, ha condannato il medesimo al pagamento di euro 500 a titolo di risarcimento per avere, senza motivo, procrastinato il giudizio a danno della parte attrice.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 – Il giudice rileva e condanna chi allunga la lite in malafede - A.M. Ca.

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