Ok alle innovazioni che non pregiudicano i diritti del dissenziente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 ottobre 2010
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Con sentenza n. 20902 dell'8 ottobre 2010, la Corte di cassazione ha respinto la domanda di annullamento presentata da un condomino nei confronti di una delibera condominiale con cui, a maggioranza assoluta degli altri comproprietari, era stata decisa l'istallazione, a spese di questi ultimi, di un ascensore nel vano scala condominiale.
In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver ribadito come l'installazione ex novo rientri tra le innovazioni gravose suscettibili di utilizzazione separata la cui relativa delibera di approvazione, ai sensi dell'articolo 1136, comma 5, del Codice civile, deve essere assunta a maggioranza assoluta dei condomini che abbiano almeno 667 millesimi, e come dette innovazioni debbano essere vietate qualora rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ne alterino il decoro architettonico o rendano alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo condomino, ha sottolineato che, nella specie, la parziale sottrazione delle parti comuni per l'istallazione dell'ascensore era compensata da un servizio ben più vantaggioso per tutti quanti i comproprietari, specialmente per le persone anziane.
La delibera con cui era stata approvata la detta innovazione era dunque legittima non essendone derivata, per il condomino dissenziente, una “sensibile menomazione” dei diritti.
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