Ok alla sanzione Agcom per la banca che ritarda la cancellazione dell'ipoteca
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 29 agosto 2011
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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 4800 depositata lo scorso 24 agosto 2011, ha confermato la sanzione inflitta dall'Agcom nei confronti di un istituto di credito per aver adottato dei comportamenti dilatori con riferimento alle richieste di un cliente di cancellazione dell’ipoteca costituita sopra un proprio immobile.
Mentre la banca lamentava la competenza dell'Autority asserendo come spettasse solo alla Banca d’Italia sanzionare l’eventuale condotta illecita perpetrata dall’Istituto bancario appellante, i giudici amministrativi hanno, per contro, sottolineato come sia indubbio “che il contraente del prestito al consumo, in quanto consumatore, sia fatto segno alla tutela nel momento della contrattazione apprestata in via generale (ma anche e con significativo riguardo al contraente dei servizi finanziari) dal capo 14^ bis c.c., introdotto dalla L. n. 52 del 1996, e dalle norme successivamente approvate (alle prime sostituite per effetto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 142)”. Usufruendo di un prestito bancario, dunque, il cittadino è consumatore e, in quanto tale, tutelato dalla legge anche ai sensi del Codice del consumo.
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