Ok alla ripartizione delle spese anche senza tabelle se viene rispettata la proporzione tra quota a carico e quota di proprietà

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Anche in assenza di un’appropriata tabella millesimale, la ripartizione di una spesa condominiale può sempre essere deliberata “purché nel rispetto della proporzione tra la quota di essa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente”; ed infatti, il criterio per determinare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla formazione della tabella derivando dal rapporto tra il valore della proprietà singolare e quello dell’intero edificio.

Tuttavia, qualora il condomino ritenga che la ripartizione della spesa abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto ad impugnare la relativa deliberazione “indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene derivi”.  

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 2237 del 16 febbraio 2012, in una vicenda in cui un condomino si era opposto alla ripartizione delle spese condominiali approvata dall’Assemblea in quanto asseritamente disposta in violazione di specifici parametri tecnici; secondo la Suprema corte, in particolare, la domanda dallo stesso avanzata era da considerare generica per indeterminatezza poiché il ricorrente non aveva indicato in quali termini esatti gli fosse derivato un pregiudizio concreto e attuale.
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