Ok alla ricostruzione presuntiva che si basa anche sul prezzo di una precedente cessione infragruppo

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 8372 del 5 aprile 2013 – per ricostruire presuntivamente il valore normale di un bene ai fini della disciplina del trasfer pricing, può essere utilizzato come elemento indiziario, assieme ad altri, anche il prezzo relativo a una precedente cessione infragruppo.

Non esiste, infatti, alcuna norma che impedisca l’utilizzazione di questo elemento quando lo stesso sia corroborato - come nel particolare caso sottoposto all’esame di legittimità – da elementi gravi, precisi e concordanti, “con valutazioni e apprezzamenti in ordine alla concludenza dei fatti”.
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