Ok alla musica diffusa nello studio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 marzo 2012
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Con sentenza pronunciata il 15 marzo 2012, relativamente alla causa C-135/2010 promossa da un dentista italiano, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha escluso che il professionista che diffonda, nel proprio studio, della musica come sottofondo, debba considerarsi soggetto ad un compenso in favore dei produttori fonografici della musica medesima.
Anche se, nella specie, la musica viene diffusa a più persone, i clienti dello studio non possono considerarsi alla stregua di un pubblico, quale entità costituita - in base al diritto Ue - da un numero considerevole di persone. Del resto – sottolineano i giudici europei – è da escludere che la diffusione dei fonogrammi sia caratterizzata da uno scopo lucrativo, non essendo certamente collegata alla prassi delle cure dentistiche.
Ad una diversa conclusione, tuttavia, la Corte di giustizia è giunta in un caso in cui la musica era stata diffusa in albergo. Con riferimento alla causa C-162/2010 i giudici europei hanno infatti ritenuto determinante, al fine del riconoscimento del diritto ad un equo compenso per l'utilizzo di fonogrammi nelle camere delle strutture alberghiere, il carattere lucrativo dell'attività di diffusione in quanto l'offerta del servizio influiva, di fatto, sulla classificazione della categoria dell'albergo e sul prezzo delle camere.
- ItaliaOggi, p. 26 – La musica diffusa in studio non sconta i diritti d’autore - Chiarello
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 26 - Musica senza copyright dai dentisti ma non in albergo – Castellaneta
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