Ok al taglio delle voci di onorario se dettagliatamente motivato

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I giudici di Cassazione, con la sentenza 10966 del 28 giugno 2012, hanno evidenziato la legittimità, in sede di liquidazione delle spese processuali, della riduzione disposta dall’organo giudiziario nei confronti dell’onorario dell’avvocato se la stessa venga motivata “voce per voce” .

Nelle riduzione o eliminazione delle voci analiticamente indicate nella parcella – continua la Corte - devono essere indicate specificamente le ragione del taglio o della soppressione al fine di consentire all'interessato il controllo e la denuncia di eventuali violazioni della legge o della tariffa professionale
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