Ok al riconoscimento del danno esistenziale accanto a quello morale

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Con la sentenza n. 20292 depositata il 20 novembre 2012, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano liquidato, in favore della madre, del padre e dei fratelli di un soggetto, terzo trasportato, che era deceduto a seguito di un sinistro stradale, una voce di risarcimento specifica per il danno di natura esistenziale oltre a quello morale, altresì, riconosciuto.

Per la Corte, in particolare, anche in assenza di un danno biologico è possibile, in astratto, la configurabilità sia di un danno morale soggettivo da sofferenza interiore che di un possibile danno “dinamico-relazionale” circoscritto nel tempo. In ogni caso – si legge nel testo della decisione – è sempre necessario che il giudice di merito operi una rigorosa analisi sia dell’aspetto interiore del danno e, quindi, della sofferenza morale patita, sia dell’impatto modificativo in pejeus sulla vita quotidiana, cosiddetto danno esistenziale.
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