Ok al licenziamento della dipendente madre che non comunica la richiesta di congedo al datore

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16746 del 2012, ha confermato il licenziamento comminato da un datore di lavoro nei confronti di una lavoratrice madre che, intendendo esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa, non aveva provveduto ad inviare la relativa richiesta di congedo all’Inps e, per conoscenza, al datore medesimo.

Per la Corte, in particolare, la preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’istituto di assicuratore, ove quest’ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, costituisce onere che deve essere adempiuto dalla lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità.
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