OIC, chiarimenti su contabilizzazione dei ricavi da buoni pasto

Pubblicato il



OIC, chiarimenti su contabilizzazione dei ricavi da buoni pasto

Il 10 dicembre 2024, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha diffuso e sottoposto a consultazione una bozza di risposta riguardo a una richiesta di chiarimento sulle modalità di registrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di buoni pasto da parte delle aziende emittenti.

Questo intervento fa parte della prima applicazione dell'OIC 34 - Ricavi, che è entrato in vigore a partire dall’esercizio 2024.

Bozza di risposta dell’OIC su contabilizzazione del ricavo da vendita buono pasto

La richiesta di chiarimento indirizzata all’OIC riguardava la corretta modalità di registrazione dei ricavi derivanti da questa attività: in particolare, la società interroga se i ricavi debbano essere registrati al lordo o al netto delle spese sostenute verso i negozi convenzionati, per determinare se un'azienda operi come principale (principal) o come intermediario (agent).

Il 26 febbraio 2025 l’OIC pubblica la risposta al quesito ricevuto sull’applicazione dei paragrafi A.5 - A.7 dall’OIC 34, ricalcando, per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, quello contenuto nella bozza del 10 dicembre 2024.

Fornitura dei buoni pasto e responsabilità dell'emittente

Nel caso esaminato dall’OIC, è stato specificato che i buoni pasto vengono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro, che successivamente li distribuiscono ai propri dipendenti come sostituto del servizio mensa.

Si precisa che l'emittente non ha alcuna responsabilità riguardo alla qualità del pasto fornito dall’esercizio convenzionato al dipendente. Quando il dipendente utilizza il buono pasto, gli esercizi convenzionati ricevono il pagamento per la fornitura del pasto, pari al valore del buono pasto, che proviene dall'emittente, al netto di uno sconto incondizionato precedentemente concordato tra l'emittente e l’esercizio convenzionato, da applicare al valore nominale del buono pasto.

Valutazione del ruolo dell’emittente

In tutto questo, si nota che, alla luce del paragrafo A.5 dell’OIC 34, l’emittente deve valutare se sta agendo per conto proprio o per conto di un soggetto terzo, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali

Infatti, il paragrafo A.6 dell’OIC 34 indica gli aspetti da considerare, anche separatamente, per determinare se una società opera per conto proprio.

Determinazione della responsabilità secondo l’OIC 34

Nel caso in esame, l’oggetto della fornitura è il servizio sostitutivo di mensa, che il dipendente usufruirà presso l’esercizio convenzionato. In questo scenario, l’emittente:

  • non è fondamentalmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, poiché tale responsabilità spetta all’esercente;
  • non si assume il rischio relativo al magazzino, in quanto il costo dei pasti non venduti è a carico dell’esercente;
  • non ha il potere di decidere il prezzo del pasto al pubblico, che viene stabilito dall’esercente, e si applica quando il dipendente utilizza il buono pasto. L’emittente tratta con gli esercenti per determinare l’importo dello sconto incondizionato.

Registrazione del ricavo secondo l’OIC 34

In considerazione di quanto sopra esposto, l’emittente opera per conto di un soggetto terzo e, quindi, secondo il paragrafo A.7 dell’OIC 34, deve registrare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per riflettere il valore della commissione ricevuta.

Momento di registrazione del ricavo

Nella risposta fornita il 26 febbraio 2025, l’OIC afferma che la società emittente, in base ai diritti e agli obblighi derivanti dai contratti con gli esercizi convenzionati, determina il momento in cui registrare il ricavo in funzione del trasferimento effettivo dei rischi e benefici, come indicato nel paragrafo 23 dell’OIC 34.

Tale esito risulta diverso da quanto indicato nella bozza di risposta: si prevedeva che la commissione doveva essere registrata al momento in cui il buono pasto veniva consegnato al datore di lavoro, poiché in quel frangente la società aveva terminato la propria prestazione e il valore della commissione risultava adeguatamente certo.

Chiarimenti sull’interpretazione dei principi contabili

Questo chiarimento si applica durante la prima fase di attuazione dell’OIC 34; quindi, eventuali effetti vengono contabilizzati come modifiche ai principi contabili, come previsto dai paragrafi 44 e 45 dell’OIC 34.

Tuttavia viene sottolineato che le risposte alle richieste di chiarimento pubblicate dall'OIC sul proprio sito web non alterano i principi contabili attuali ma si concentrano esclusivamente nello spiegare come applicare i principi contabili OIC al caso specifico trattato nella risposta.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito