OIC 34 “Ricavi”, l’entrata in vigore slitta di un anno

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OIC 34 “Ricavi”, l’entrata in vigore slitta di un anno

La Fondazione OIC ha posto in consultazione pubblica, lo scorso mese di novembre 2021, la bozza del principio contabile n. 34 relativo ai “Ricavi” con previsione di applicazione a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva.

Dopo aver recepito le modifiche che sono state suggerite durante questo periodo di osservazione, l’OIC ha deciso il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo principio contabile dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024.

La decisione è stata presa dal Consiglio di gestione dell’Organismo italiano di contabilità presieduto da Angelo Casò, riunitosi a Roma, che ha deciso di prendere il tempo necessario a recepire le modifiche nella nuova formulazione e ad accompagnarne l’iter di entrata in vigore.

Infatti, una volta deliberato il principio contabile OIC 34 dovrà essere trasmesso a Banca d’Italia, ai ministeri, alle authority di vigilanza (Consob e Ivass) e all’Agenzia delle Entrate per il parere obbligatorio. Si suppone che tutto questo processo potrebbe concludersi entro la prossima primavera, per poi lasciare alle aziende un congruo periodo di tempo per strutturare la loro contabilità in ottemperanza ai nuovi principi.

ATTENZIONE: il Principio OIC 34, regolando la voce dei “ricavi”, si colloca a valle del processo di inquadramento che deve eseguire un’azienda e, dunque, richiede una strutturazione - o ristrutturazione - dei processi interni per il corretto adempimento. Per tale ragione l’Organismo di contabilità ha deciso di rinviare il debutto delle novità 2024, al fine di consentire alle imprese di organizzarsi.

La proroga risponde all’esigenza evidenziata in questi mesi dagli operatori di avere maggiore tempo a disposizione per predisporre gli atti necessari ad applicare le nuove disposizioni.

Da ricordare, infine, che il Consiglio di gestione OIC ha approvato anche il documento interpretativo n. 11 “della nuova legge sulle perdite temporanee dei titoli non immobilizzati” a valere per le società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile.

E’ stata la legge di conversione del decreto c.d. “semplificazioni” (DL n. 73/2022) a demandare all'Oic la definizione delle modalità attuative.

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