OIC 24. Pronta la versione definitiva applicabile ai bilanci chiusi nel 2014

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L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in data 28 gennaio 2015 la versione definitiva del principio contabile n. 24, dedicato alla rappresentazione delle immobilizzazioni immateriali nei bilanci redatti secondo le disposizioni civilistiche.

Le disposizioni del nuovo principio contabile revisionato si potranno applicare già ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

Si tratta di un principio contabile piuttosto complesso che si occupa da una parte dei beni immateriali, come i diritti di brevetto, concessioni e marchi, e dall’altra degli oneri pluriennali, come costi di impianto e ampliamento, che rispetto ai primi presentano caratteristiche più complesse per ciò che riguarda la determinazione della loro utilità pluriennale.

Oneri pluriennali

Il principio contabile OIC 24 offre una definizione precisa di oneri pluriennali, definendoli costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e che sono ben distinti dai beni immateriali e dall’avviamento. Rientrano in tale fattispecie i costi d’impianto e ampliamento, i costi della ricerca applicata e i costi di sviluppo, i costi di pubblicità e altri costi simili.

La disposizione normativa che regole gli oneri pluriennali è l’articolo 2426 n. 5 del Codice civile, che prevede la facoltà per tali costi di essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e con l’indicazione di essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Ora il nuovo principio revisionato precisa che l’iscrizione nell’attivo dello Stato patrimoniale di tali oneri pluriennali può essere effettuata soltanto se è dimostrata la loro utilità futura: ossia se esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri ed è ragionevolmente possibile presupporre, in base al principio di prudenza, la loro recuperabilità futura.

Tra gli oneri pluriennali, anche i costi di addestramento e qualificazione del personale aziendale che potranno essere capitalizzati solo se assimilabili agli oneri di start up o se sostenuti nell’abito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendale che comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società, in base ad un piano approvato dagli amministratori. Diversamente, non possono essere capitalizzati i costi straordinari di riduzione del personale o quelli sostenuti per incentivare l’esodo, essendo difficile in questi casi stimare una loro recuperabilità futura.

Avviamento

Il nuovo principio OIC 24 offre una definizione completa anche dell’avviamento e specifica che quest’ultimo può essere generato internamente o acquisito a titolo oneroso dall’azienda. Solo quest’ultimo tipo di avviamento è, pero, capitalizzabile.

In attesa dell'attuazione della nuova direttiva contabile europea n. 34/2013, la versione finale del principio contabile OIC 24 revisionato ripropone la vecchia impostazione per ciò che riguarda l’ammortamento dell’avviamento, discostandosi da quanto era stato affermato nella bozza diffusa per la consultazione. Dunque, ora viene riproposto l’ammortamento dei marchi e dell’avviamento per un periodo massimo di 20 anni invece che di 10 anni. Così alla regola generale dell’ammortamento in cinque anni, viene prevista, in rari casi, la deroga per una durata maggiore, che comunque non deve superare i venti anni, nel caso in cui sia ragionevole supporre che la vita utile del bene superi i cinque anni.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - Ammortamento fino a 20 anni - Fradeani
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 36 - Per l’avviamento spazio all’ammortamento in 20 anni - F.R.V.
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 36 - Costi pluriennali in bilancio - Roscini Vitali

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