Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il parere del Ministero

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Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il parere del Ministero

Con l’Interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Regione Lazio in tema di obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18, comma 1 lettera c) e ex art. 41 del Dlgs n. 81/2008.
Vediamo i termini della questione e la risposta del Ministero.

Il quesito della Regione Lazio

L’interpello della Regione Lazio era volto a conoscere il parere in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria gravante sul datore di lavoro e, in particolare:

  • se lo stesso sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 del medesimo decreto siano limitati esclusivamente all'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni in essi contenute;
  • se invece, sempre ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, e garantire quindi una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41.

La risposta del Ministero

Analizzando il combinato disposto degli articoli 18, 20, 25, 28 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero ne offre una interpretazione rigida ritenendo che:

  • il datore di lavoro abbia l’obbligo di tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • il medesimo debba vigilare che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il dovuto giudizio di idoneità;
  • lo stesso datore di lavoro abbia altresì l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi;
  • il medico competente debba collaborare con il datore di lavoro nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, e nella formazione nei confronti degli stessi;
  • riguardo il tema specifico della sorveglianza sanitaria, la stessa comprenda, tra l’altro, una visita medica preventiva e una periodica (in genere annuale) volte a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e il suo stato di salute, per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

In ragione di tutto ciò, il Ministero ritiene, dunque, che sussistano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che la sorveglianza sanitaria si inserisca a pieno titolo in tale ambito.

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