Green pass per il personale scolastico: no alla sospensione dell'obbligo

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Green pass per il personale scolastico: no alla sospensione dell'obbligo

L’obbligo di certificazione verde Covid per docenti e personale non docente non va sospeso monocraticamente.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta nell’ambito del giudizio volto alla riforma dell’ordinanza cautelare con cui il Tar per il Lazio ha deciso di non sospendere il provvedimento del Ministero dell'Istruzione n. 257/2021 sull'obbligo di green pass per il personale docente e non docente della scuola.

Il Collegio amministrativo, con decreto n. 5950 del 30 ottobre 2021, ha ritenuto che la pronuncia impugnata fosse in grado di resistere, nella sede di delibazione sommaria, alle censure mosse dagli appellanti, con riguardo ai profili da questi evidenziati.

Certificazione verde Covid a scuola: privacy non violata, nessuna discriminazione

Secondo la Terza sezione del Consiglio, in primo luogo, le censure volte a far valere le violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il “certificato verde” rilasciato dopo la vaccinazione sarebbero contraddette:

  • sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito;
  • sia dal dato puramente tecnico, in quanto la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi.

Dato, quest’ultimo, che – viene sottolineato – non è “contestato con argomenti credibili”.

A seguire, il CdS ha spiegato che l’argomento secondo cui verrebbe a determinarsi una situazione di discriminazione è smentita dalla circostanza che il lavoratore è abilitato, laddove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde tramite test differenti quali il tampone antigenico rapido.

Inoltre, l’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi non può avere valore assoluto, “allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone - nella specie gli studenti - il cui diritto a scongiurare possibili contagi ha prevalenza”, in quanto espressione di una componente della “salute pubblica” a fronte del diritto individuale del docente.

Per finire, è stato considerato come la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva sarebbe tale da escludere l’irreparabilità e irreversibilità del danno.

Il Consiglio di Stato, in definitiva, ha ritenuto che non vi fossero ragioni per accogliere l’istanza di misure cautelari monocratiche e, quindi, per sospendere l'obbligo di green pass di cui al provvedimento del ministero dell'Istruzione né per disporre l'abbreviazione dei termini parimenti richiesta dagli appellanti.

Contestualmente, ha fissato per la discussione collegiale del ricorso l’udienza dell’11 novembre 2021.

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