Obbligo di astensione del magistrato anche se l’interesse è riferito ad un prossimo congiunto

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Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 19704 del 13 novembre 2012, hanno precisato come, ai sensi dell’articolo 51 del Codice di procedura civile, il giudice sia obbligato ad astenersi dalla trattazione e definizione della causa non solo in presenza di un interesse proprio nella stessa ma anche se sussiste un interesse potenziale riferito ad un prossimo congiunto.

Detta situazione – continua il Supremo collegio - si configura ogni qual volta il magistrato si trovi “secondo l’id quod plerumque accidit a minare le condizioni di imparzialità in relazione all’esercizio della sua funzione, ponendo in conflitto anche solo potenziale, l’interesse pubblico generale alla legalità con l’interesso proprio o dei prossimi congiunti”.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha confermato la sanzione della censura disposta dalla Sezione disciplinare del Csm nei confronti di un magistrato che, in violazione dei propri doveri di correttezza ed imparzialità, aveva consapevolmente omesso di astenersi dalla trattazione e decisione di una causa in presenza di rapporti risalenti di amicizia e frequentazione con una delle parti, presso la quale, tra l’altro, lavorava anche la figlia.
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