Obbligo dell’e-DAS. Controlli CADD Oli combustibili

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Obbligo dell’e-DAS. Controlli CADD Oli combustibili

A decorrere dal 1° luglio 2022 è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione dell’e-DAS per

  • oli minerali,
  • gas di petrolio liquefatti limitatamente al trasporto per carichi predeterminati,
  • prodotti energetici sottoposti ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi,

qualora trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi.

Con circolare n. 31 del 17 agosto 2022 l’Agenzia delle Dogane, nella forma di risposte a quesiti, ha reso ulteriori indicazioni dopo quanto indicato nelle determinazioni prot. 285111 e 287104, del 27 giugno 2022.

Viene specificato che, nell’ambito del settore dei GPL, l’obbligo di emissione dell’e-DAS non è ancora stato esteso per i trasferimenti:

  • agli esercenti la vendita al minuto e per la minuta vendita;
  • alla rinfusa per carichi non predeterminati di cui all’art. 20 del D.M. n. 210/96;
  • di prodotto condizionato in bombole.

E’ comunque facoltà dell’esercente deposito commerciale di utilizzare l’e-DAS per i trasferimenti di prodotti energetici assoggettati ad accisa in quantità inferiore a 1.000 chilogrammi diretti ad utilizzatori non soggetti alla denuncia di deposito.

GPL, carichi predeterminati alla rinfusa

La natura predeterminata del carico viene definita presso il deposito di spedizione che deve emettere il relativo e-DAS, in particolare indicando il codice ditta e l’indirizzo dell’impianto destinatario.

Fanno parte dei carichi predeterminati sia il trasferimento di intere autobotti verso un solo destinatario soggetto alla denuncia di deposito, sia le spedizioni destinate ad una pluralità di impianti anch’essi soggetti a denuncia.

Utilizzo della dichiarazione cartacea

La circolare n. 31/D/2022 dispone che, qualora l’esercente abbia riscontrato problematiche tecniche nell’emissione dell’e-DAS, sia possibile continuare ad utilizzare il documento cartaceo a seguito di autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Ciò, si specifica, solo per i prodotti energetici e per le tipologie di trasferimento ai quali è stato esteso l’utilizzo dell’e-DAS dal 1° luglio 2022.

Per la benzina e il gasolio usato come carburante nonché denaturati per uso agricolo è obbligatoria l’e-DAS.

Avviso per controlli CADD Oli combustibili

Con avviso del 14 ottobre 2022 l'ADM comunica che, in fase di emissione di e-DAS, è disponibile in ambiente di addestramento, un nuovo aggiornamento dei controlli.

Ciò permette, in caso di rifornimento diretto, l’ampliamento dei CADD utilizzabili per l’Olio Combustibile - CPA E470.

 

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