Accise, e-Das applicabile ad altri prodotti

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Accise, e-Das applicabile ad altri prodotti

Con l’obiettivo di estendere l’obbligo di presentazione del DAS in forma esclusivamente telematica ad altri prodotti assoggettati e ad altre tipologie di impiego con le modalità previste dalla determinazione e-DAS per la benzina ed il gasolio usati come carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale, viene integrata la vigente disciplina in materia.

Con determinazione direttoriale n. 287104 del 27 giugno 2022 l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha stabilito che le disposizioni della determinazione relative alla benzina ed al gasolio usati come carburante siano applicate anche alla circolazione nel territorio dello Stato dei seguenti prodotti energetici, trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi, inclusi quelli di cui all’articolo 21, comma 13, del TUA:

  • oli minerali;
  • gas di petrolio liquefatti limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
  • prodotti energetici sottoposti ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi.

Inoltre, la determinazione n. 28511 del 27 giugno 2022 conferma l’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale al 1° luglio 2022 per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei prodotti energetici sfusi appena richiamati.

Invece, passa al 1° aprile 2023 la decorrenza per l’e-Das nazionale per gli altri prodotti assoggettati, nonché per le spedizioni di prodotti assoggettati condizionati e per gli altri prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal Tua.

Per quanto riguarda l'e-Das unionale, viene differito al 13 febbraio 2023 l’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica.

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