Obblighi di tracciabilità, occhio alle indicazioni del Fisco
Pubblicato il 13 aprile 2023
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Con l’avvicinarsi della campagna dichiarativi un tema che riemerge con forza è quello della tracciabilità delle spese sostenute, anche in caso di importi modesti. Come ormai noto, per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19% per gli oneri detraibili di cui all'articolo 15 del Tuir, ma anche quelli previsti in altre disposizioni normative, è necessario provvedere al loro pagamento mediante modalità “tracciabili”.
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 629 della L.160/2019), infatti, ha stabilito che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir ed in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento, diversi dal contante previsti dall’art. 23 del D.lgs.241/1997. Per “altri mezzi di pagamento” si intendono quelli che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può, infatti, essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato. Trattasi dei pagamenti effettuati mediante un'applicazione (app) di pagamento via smartphone (ad esempio: GOOGLE PAY, SATISPAY, ecc..). In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione.
Vi sono, tuttavia, specifiche casistiche in cui non trovano applicazione le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN). Sulla questione, la circolare 24/E/2022 ha ribadito alcune importati indicazioni. Si rammenta che occorre dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
Da ultimo, si fa presente che l’articolo 6 del D.L.n. 73/2022 ha apportato importanti modifiche all’articolo 5 del D.Lgs. 175/2014 in materia di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sui dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.
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