Nuovo Reddito di Emergenza nel D.L. Ristori

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Nuovo Reddito di Emergenza nel D.L. Ristori

Con il messaggio 12 novembre 2020, n. 4247, l’INPS comunica le nuove misure in materia di Reddito di emergenza illustrando la disciplina prevista dall’art. 14, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Introdotto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il REM è una nuova forma di sostegno al reddito per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Inps rammenta che, il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce, previa domanda, un’ulteriore mensilità di REM a prescindere dall’aver già richiesto e ottenuto tale beneficio.

L’art. 14 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto:

  • Il riconoscimento d’ufficio per i mesi di novembre e dicembre 2020 di altre 2 quote di Rem, per nuclei familiari già beneficiari (Rem D.L. 104);
  • la possibilità di richiedere il nuovo Rem (D.L. 137) per i nuclei familiari che non hanno presentato domanda o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto.

L’Inps specifica che, nel primo caso, non è necessaria la presentazione di una nuova domanda per i nuclei familiari già beneficiari del reddito di emergenza (D.L. 104) in quanto l’erogazione delle ulteriori due mensilità di novembre e dicembre 2020 avverrà d’ufficio.

Diversamente i nuclei familiari che non hanno presentato la domanda (ai sensi del D.L. 104) o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, potranno presentare domanda al fine di beneficiare del Rem (D.L. 137) per i mesi di novembre e dicembre 2020.

La domanda dovrà essere presentata on-line attraverso i consueti canali telematici, da uno dei componenti del nucleo familiare, a partire dal 10 novembre 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.

I nuclei familiari dovranno essere in possesso cumulativamente di specifici requisiti, così come già specificato nella circolare INPS 11 settembre 2020, n. 102.

L’Inps effettuerà la verifica dei dati autodichiarati nella domanda, anche attraverso lo scambio di informazioni tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate, la cui non veridicità comporterà la revoca del beneficio.

L’accoglimento del beneficio o l’eventuale reiezione della domanda verranno comunicati dall’Istituto tramite SMS e/o e-mail utilizzando i dati indicati dal richiedente e l’esito sarà consultabile sul sito dell’Istituto.

Nel caso di accoglimento il beneficio è erogato in due quote di pari importo mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale ovvero bonifico domiciliato.

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