Nuovo Decreto mutui
Pubblicato il 21 aprile 2016
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Attuate regole Ue
Il Consiglio dei ministri ha varato, in esame definitivo, il testo di un decreto legislativo attuativo della direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il provvedimento, sul quale sono stati acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari, interviene, altresì, a modificare e integrare il titolo VI-bis del Decreto legislativo n. 385/1993 sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi nonché il Decreto legislativo n. 141/2010.
Ambito applicativo
Le norme del decreto legislativo riguardano, in particolare:
- i contratti di mutuo che hanno ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
- i contratti di mutuo finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori sono i canoni espressamente indicati e a cui i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori dovranno attenersi nei loro rapporti con i clienti.
Misure per consumatori in difficoltà sulle rate
Nel comunicato stampa di fine seduta del 20 aprile 2016 viene spiegato che, in accoglimento dei contenuti dei pareri parlamentari, sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori che si trovino in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo.
In primo luogo, viene prescritto che la Banca d’Italia adotti particolare riguardo, nelle disposizioni di attuazione del provvedimento, per quel che concerne i casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore. Questo oltre ai prescritti obblighi informativi che si richiede siano adeguati e dettagliati anche in sede precontrattuale.
Inadempimento con trasferimento immobile
Inoltre, si prevede che per tramite di una espressa pattuizione, le parti contraenti possano convenire, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso.
L’accordo così stipulato comporterà, nell’ipotesi appunto di consumatore inadempiente, l’estinzione dell’intero debito anche se il valore dell’immobile restituito sarà inferiore al debito residuo; per contro, se il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita saranno superiori al debito residuo, il consumatore avrà comunque diritto all’eccedenza.
La possibilità di questa clausola, per la cui sottoscrizione il consumatore dovrà obbligatoriamente essere assistito da un consulente, sarà consentita solo per i contratti futuri.
Per finire, si segnala la previsione secondo cui il consumatore potrà essere ritenuto “inadempiente”, con possibilità di vendita diretta dell’immobile da parte della banca, solo dopo 18 mesi di rate di mutuo non versate.
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