Avvocati, maggiore libertà d'informazione
Pubblicato il 27 gennaio 2016
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Qualsiasi mezzo di informazione è ammesso per l'avvocato (anche siti web con o senza re – indirizzamento), purché detta informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza e facendo in ogni caso riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale.
E' questa, in definitiva, la modifica approvata dal Consiglio nazionale Forense - nella seduta del 22 gennaio 2016 - all'art. 35 del Codice deontologico (dedicato al dovere di corretta informazione), raccolti i pareri favorevoli di tutti i Consigli degli Ordini interpellati con consultazione telematica.
D'ora in poi, dunque, maggiore apertura alla libertà dei mezzi comunicativi, quali essi siano, essendo stato eliminato il riferimento ai siti web (con l'abrogazione dei commi 9 e 10 cit. art. 35)
- eDotto.com - Punto&Lex 19 novembre 2015 - Cnf. Chiarimenti sul dovere di corretta informazione - Mattioli
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