Nuovi importi per gli iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti ed alla Gestione separata

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Nuovi importi per gli iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti ed alla Gestione separata

Con le circolari n. 12 del 3 febbraio 2020 e n. 28 del 17 febbraio 2020, rispettivamente per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, e per coloro che sono iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali, l'Istituto Previdenziale rende noti i valori minimali e massimali applicabili al calcolo contributivo nonché gli importi per la contribuzione obbligatoria dovuta per l'anno 2020.

 

Gestione Separata INPS - Anno 2020

Ai sensi dell'art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha esteso la portata dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, coloro che esercitano attività di lavoro autonomo abituale, ancorché non esclusiva, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o figure assimilabili sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS. 

Come di consueto, con la circolare 3 febbraio 2020, n. 12, l'INPS conferma, anche per l'annualità 2020, le aliquote contributive applicabili agli iscritti presso la Gestione separata, adeguando i valori minimali e massimali sui quali è possibile computare la contribuzione dovuta e riparametrando la soglia utile al raggiungimento di un'annualità di contribuzione.

Dal contenuto della circolare sarà possibile distinguere, per tipologia di soggetti, le aliquote contributive volte a finanziare, oltreché il trattamento pensionistico, anche gli ulteriori oneri dovuti per i trattamenti di maternità, malattia e degenza ospedaliera.

 

Collaboratori e figure assimilate

Per l'anno 2020 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti esclusivamente presso la Gestione separata INPS, è pari al 33%, rimanendo invariata rispetto alle previsioni di cui all'art. 2, comma 57, della Legge Fornero.

Inoltre, per tali figure, alla percentuale richiamata, vanno aggiunte le seguenti aliquote:

  • 0,50%, ai sensi dell'art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare ed alla malattia;
  • 0,22%, secondo quanto previsto dall'art. 7, Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'estensione della tutela a sostegno della maternità e della paternità;
  • 0,51%, disposta dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 7, per la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Collaboratori e figure assimilate

Soggetti iscritti

Ctr. IVS

Ctr. minori

Ctr. matern.

Dis-Coll

Ctr. totale

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è dovuta la contribuzione Dis-Coll

33,00%

0,50%

0,22%

0,51%

34,23%

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali NON è dovuta la contribuzione Dis-Coll

33,00%

0,50%

0,22%

-

33,72%

Titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

24,00%

-

-

-

24,00%

 

Per quanto concerne la ripartizione del contributo previdenziale si rammenta che, nei rapporti rientranti in tale fattispecie, la contribuzione è per 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore, da trattenere direttamente sul prospetto paga.

Il versamento della contribuzione, così determinata, diversamente da quanto avviene per i lavoratori dipendenti, seguirà il principio di cassa, dovendo, dunque, il committente provvedere al pagamento della contribuzione a suo carico e della ritenuta previdenziale entro il 16 del mese successivo rispetto al mese di erogazione del compenso. Invero, in applicazione dell'anzidetto principio di cassa, le somme ed i valori corrisposti per le prestazioni rese nella mensilità di dicembre e pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo (principio di cassa allargato) dovranno ritenersi, come avviene per l'imputazione annua del reddito percepito, di competenza dell'anno precedente.

Ciò nonostante, la contribuzione delle somme corrisposte entro il 12 gennaio, ma riferibili alle prestazioni rese nell'anno precedente, potranno essere versate entro il 16 del mese successivo rispetto all'effettiva corresponsione e, quindi, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, indicando, nel modello F24, il periodo di competenza 12/AAAA. Ove intervengano ulteriori corresponsioni, successive al 12 gennaio, il periodo di competenza da utilizzare per il pagamento della contribuzione previdenziale sarà 01/AAAA (scadenza di pagamento 16/02) (Circolare INPS 8 gennaio 2002, n. 10).

Per l'anno 2020 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 per l'attribuzione dell'intero anno contributivo è pari ad euro 15.593,00.

Pertanto, il contributo minimo annuo utile all'accredito sarà pari a:

Soggetti iscritti

Reddito minimo

Aliquota G.S.

Ctr. minimo annuo

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è dovuta la contribuzione Dis-Coll

€ 15.953,00

34,23%

€ 5.460,71

(di cui a IVS € 5.264,52)

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali NON è dovuta la contribuzione Dis-Coll

€ 15.953,00

33,72%

€ 5.379,35

(di cui a IVS € 5.264,52)

Titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

€ 15.953,00

24,00%

€ 3.828,72

 

Contestualmente, il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n 335, è fissato in euro 103.055,00.

 

Professionisti

Ai sensi dell'art. 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dall'anno 2017, i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, sono assoggettati ad un'aliquota contributiva pari al 25% (ex art. 1, comma 79, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Altresì, rimane dovuta l'ulteriore aliquota dello 0,72% per il finanziamento della tutela alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale (Legge n. 449/1997, art. 59, comma 16).

Professionisti

Soggetti iscritti

Aliquote

Non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatorie

25,00% (IVS)

+ 0,72% (Al. agg.)

Titolari di pensione o provvisti di altra forma di previdenza obbligatoria

24,00%

 

Per i liberi professionisti la contribuzione rimane interamente a loro carico ed il versamento avverrà con il sistema di saldo ed acconto previsto per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).

Il contributo minimo annuo per l'accreditamento dell'intero anno sarà pari a:

Soggetti iscritti

Reddito minimo

Aliquota G.S.

Ctr. minimo annuo

Professionisti non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatorie

€ 15.953,00

25,72%

€ 4.103,11

(di cui a IVS € 3.988,25)

Professionisti titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

€ 15.953,00

24,00%

€ 3.828,72

 

Anche per tali posizioni previdenziali, per l'anno 2020, il massimale di reddito sul quale applicare le aliquote contributive è pari ad euro 103.055,00.

 

Gestione Artigiani e Commercianti

Con la Circolare 17 febbraio 2020, n. 28, vengono comunicati dall'Istituto Previdenziale gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2020. Come per gli iscritti alla Gestione separata, la variazione percentuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, ha portato il reddito minimo dell'anno 2020 per il calcolo del contributo IVS ad euro 15.953,00.

Diversamente dalla Gestione separata, secondo cui il calcolo della contribuzione va effettuato in base all'effettivo importo percepito nell'anno, nella Gestione Artigiani e Commercianti la contribuzione assume una misura minima "fissa". Tale importo è determinato applicando l'aliquota del 24% al reddito minimo sopra indicato, come previsto dall'art. 24, comma 22, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento alle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti presso le gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali per ogni anno sino a raggiungere il 24%. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e seguenti modifiche, è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili (€ 7,44 in ragione d'anno). Altresì, per i lavoratori autonomi esercenti attività commerciali andrà aggiunta un'ulteriore aliquota pari allo 0,09%, utile a finanziare l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. 

Pertanto, tenuto conto della riduzione contributiva per i collaboratori iscritti di età inferiore ai 21 anni (aliquota 21,90% per gli artigiani e 21,99% per i commercianti), la contribuzione dovuta per l'annualità 2020 risulta come di seguito stabilita:

Gestione Artigiani e Commercianti

Soggetti iscritti

Aliquota Artigiani

Aliquota

Commerc.

Ctr. minima artigiani

Crt. minima commercianti

Ctr. mensile artigiani

Crt. mensile commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore a 21 anni

24,00%

24,09%

€ 3.836,16

(€ 3.828,72 IVS + € 7,44 maternità)

€ 3.850,52

(€ 3.843,08 IVS + € 7,44 maternità)

€ 319,68

(€ 319,06 IVS + € 0,62 maternità)

€ 320,88 (€ 320,26 IVS + € 0,62 maternità)

Coadiuvanti / Coadiutori di età non superiore a 21 anni

21,90%

21,99%

€ 3.501,15

(€ 3.493,71 IVS + € 7,44 maternità)

€ 3.515,50

(€ 3.508,06 IVS + € 7,44 maternità)

€ 291,76

(€ 291,14 IVS + € 0,62 maternità)

€ 292,96

(€ 292,34 IVS + € 0,62 maternità)

 

Per quanto concerne la contribuzione aggiuntiva per l'anno 2020, cioè eccedente il minimale di reddito di € 15.953,00 annui e fino a € 47.379,00, rimangono ferme le aliquote del 24% per gli iscritti alla gestione artigiani e del 24,09% per gli iscritti alla gestione commercianti.

Per i redditi superiori alla predetta soglia è confermato l'aumento di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438. Altresì, in presenza di un reddito superiore al limite di € 47.379,00 la contribuzione sarà considerata utile ai fini previdenziali sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

Pertanto, per l'anno 2020, il massimale di reddito annuo entro il quale sono da considerarsi dovuti i contributi IVS è pari a € 78.965,00 [euro 47.379,00 + (2/3 di 47.379,00)]. Tale limite sussiste esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione di appartenenza antecedentemente al 1° gennaio 1996 ovvero con anzianità contributiva a tale data. Diversamente, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad € 103.055,00.

Lavoratori Artigiani e Commercianti

Soggetti iscritti

Ante 31 dicembre 1995

Post 1° gennaio 1996

Artigiani

Commercianti

Artigiani

Commercianti

Massimale

Ctr. Massimale

Massimale

Ctr. Massimale

Massimale

Ctr. Massimale

Massimale

Ctr. Massimale

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore a 21 anni

€ 78.965,00

€ 19.267,46 (47.379 * 24,00% + 31.586 * 25,00%)

€ 78.965,00

€ 19.338,53 (47.379 * 24,09% + 31.586 * 25,09%)

€ 103.055,00

€ 25.289,96 (47.379 * 24,00% + 55.676 * 25,00%)

€ 103.055,00

€ 25.382,71 (47.379 * 24,09% + 55.676 * 25,09%)

Coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni

€ 78.965,00

€ 17.609,20 (47.379 * 21,90% + 31.586 * 22,90%)

€ 78.965,00

€ 17.680,26 (47.379 * 21,99% + 31.586 * 22,99%)

€ 103.055,00

€ 23.125,81 (47.379 * 21,90% + 55.676 * 22,90%)

€ 103.055,00

€ 23.218,55 (47.379 * 21,99% + 55.676 * 22,99%)

 

Il versamento della contribuzione INPS annuale sui minimali di reddito, per i lavoratori autonomi, potrà essere adempiuto mediante il pagamento del modello F24 in quattro rate trimestrali:

  • 18 maggio 2020;
  • 20 agosto 2020;
  • 16 novembre 2020;
  • 21 febbraio 2021.

Il versamento dei contributi eccedente il minimale potrà essere effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2019, primo e secondo acconto 2020.

 

QUADRO NORMATIVO

Circolare INPS 3 febbraio 2020, n. 12

Circolare INPS 17 febbraio 2020, n. 28

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