Nuove regole IVA Ue: ok al certificato elettronico per l'esenzione dal 2031

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Nuove regole IVA Ue: ok al certificato elettronico per l'esenzione dal 2031

Con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2025/425 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 febbraio 2025, l'Unione Europea compie un passo decisivo verso la digitalizzazione delle procedure fiscali, in particolare per quanto riguarda l’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 151 della Direttiva 2006/112/CE. Questa riforma mira a semplificare le procedure, ridurre i costi amministrativi e migliorare la sicurezza contro le frodi fiscali, armonizzando le pratiche tra gli Stati membri. Di seguito, analizziamo in dettaglio i cambiamenti introdotti e i vantaggi attesi.

Quadro normativo europeo

La Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, datata 18 febbraio 2025, modifica la Direttiva 2006/112/CE e introduce l’obbligo di utilizzare un certificato elettronico per l’esenzione IVA, sostituendo l’attuale sistema basato su certificati cartacei. Questa innovazione mira a standardizzare le procedure fiscali nell’UE, aumentando l’efficienza e riducendo i rischi di frode.

Contestualmente, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428 del Consiglio, anch'esso del 18 febbraio 2025, modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per allinearlo alle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva sopra menzionata. Questo regolamento stabilisce le modalità operative per l'implementazione del certificato elettronico di esenzione dall'IVA, assicurando una coerente applicazione delle norme in tutti gli Stati membri.

Entrambi gli atti legislativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 febbraio 2025 e rappresentano un passo significativo verso la digitalizzazione e l'armonizzazione delle procedure fiscali nell'UE.​

Transizione dal certificato cartaceo a quello elettronico per l’esenzione IVA nell’UE

Attualmente, l’articolo 51 del Regolamento (UE) 282/2011 disciplina l’uso di un certificato cartaceo per confermare l’applicabilità del regime di esenzione dall’IVA, destinato a specifici destinatari come sedi diplomatiche, organismi dell’UE, NATO e altri organismi internazionali riconosciuti. Questo processo implica costi amministrativi elevati, rischi di errori e frodi, oltre a tempistiche lunghe per la trasmissione fisica dei certificati.

Il processo attuale prevede che l’ente beneficiario dell’esenzione gestisca direttamente il certificato cartaceo, occupandosi della sua compilazione, firma e conservazione come prova per l’applicazione dell’esenzione IVA. Tuttavia, questo sistema presenta diversi limiti significativi:

  • Oneri amministrativi elevati: la gestione, archiviazione e verifica dei documenti cartacei comportano costi significativi sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali, rallentando le operazioni.
  • Rischio di errori e frodi: la manipolazione dei documenti cartacei rende più complesso garantire l’autenticità delle informazioni, aumentando il rischio di frodi fiscali.
  • Tempistiche lunghe: la necessità di trasmettere fisicamente i certificati comporta ritardi operativi, complicando la gestione delle pratiche fiscali e doganali.

Con l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2025/425 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428, il certificato cartaceo sarà progressivamente sostituito da un certificato elettronico, gestito tramite piattaforme digitali sicure e interoperabili a livello europeo. Questa riforma mira a semplificare le procedure fiscali, ridurre i costi amministrativi e garantire una maggiore sicurezza contro le frodi fiscali.

Il nuovo articolo 151-bis della direttiva IVA introduce l’obbligo di utilizzare un certificato elettronico per confermare l’applicabilità dell’esenzione IVA. Le principali caratteristiche di questa innovazione includono:

  1. Emittente del certificato elettronico:
    • Il certificato elettronico dovrà essere rilasciato direttamente dal destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, ossia dall’ente che beneficia dell’esenzione IVA (ad esempio, sedi diplomatiche o organismi internazionali).
    • Il destinatario sarà responsabile della compilazione dei dati richiesti e della loro trasmissione tramite una piattaforma digitale sicura, garantendo così la correttezza delle informazioni e la riduzione dei rischi di frode.
  2. Contenuti obbligatori del certificato:
    • Identità del destinatario: Informazioni dettagliate sull’ente che richiede l’esenzione.
    • Descrizione dell’operazione: Dati precisi sui beni o servizi oggetto della transazione per i quali si richiede l’esenzione.
    • Riferimenti normativi: Indicazione esplicita delle normative che giustificano l’esenzione IVA, per facilitare la verifica da parte delle autorità fiscali.
    • Codice identificativo unico: Un codice univoco che permetta di tracciare l’operazione e garantire l’autenticità e la trasparenza del certificato.
  3. Piattaforme digitali e interoperabilità:
    • I certificati elettronici saranno gestiti attraverso piattaforme digitali armonizzate a livello europeo, garantendo l’interoperabilità tra gli Stati membri e consentendo alle amministrazioni fiscali nazionali un accesso immediato ai dati.
    • L’adozione di standard comuni per le piattaforme digitali assicurerà una verifica rapida e sicura dei certificati, riducendo significativamente i tempi di controllo e semplificando le procedure amministrative.

Vantaggi della sostituzione con il certificato elettronico

La transizione dal certificato cartaceo a quello elettronico comporta vantaggi significativi:

  • Efficienza amministrativa: la gestione digitale dei certificati riduce drasticamente i costi legati alla stampa, archiviazione e trasmissione dei documenti cartacei.
  • Maggiore sicurezza: l’uso di firme elettroniche avanzate e sistemi di autenticazione garantisce l’integrità e l’autenticità dei certificati, riducendo i rischi di frode.
  • Rapidità operativa: le piattaforme digitali consentono una verifica immediata dei certificati, accelerando le procedure commerciali e fiscali.
  • Uniformità normativa: l’adozione di standard digitali comuni semplifica l’adempimento degli obblighi fiscali per le imprese che operano in più Stati membri, garantendo una maggiore competitività a livello europeo.

Periodo transitorio e coesistenza con il certificato cartaceo

Per consentire un’adozione graduale delle nuove disposizioni, il certificato elettronico diventerà obbligatorio a partire dal 1° luglio 2031, ma sarà possibile continuare a utilizzare il certificato cartaceo fino al 30 giugno 2032.

Questo periodo di transizione è stato introdotto per permettere agli Stati membri e agli operatori economici di adeguarsi progressivamente, evitando interruzioni nelle attività commerciali.

La sostituzione del certificato cartaceo con quello elettronico rappresenta un passo fondamentale verso la modernizzazione e l’armonizzazione delle procedure fiscali nell’Unione Europea. Questa riforma mira a garantire maggiore trasparenza, sicurezza ed efficienza operativa, facilitando l'adempimento degli obblighi fiscali per le imprese e contrastando le frodi fiscali in maniera più efficace. L’introduzione del certificato elettronico non solo semplifica le pratiche burocratiche, ma contribuisce anche a rafforzare la competitività dell’Unione Europea a livello internazionale, rendendo più omogenee le normative fiscali tra gli Stati membri.
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