Nuove disposizioni sulla contumacia, non per i processi in corso
Pubblicato il 30 maggio 2015
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Le disposizioni sul c.d. processo in absentia (artt. 420 bis e quater c.p.p.), così come novellate dalla Legge 64/2014, non si applicano ai processi che siano già in corso alla data di entrata in vogore della presente legge. Pertanto ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge medesima, quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 23271 depositata il 29 maggio 2015, respingendo il ricorso di un imputato, avverso la sua condanna penale – in contumacia – per aver svolto attività di pesca soprtiva in un'area marina protetta.
Lamentava il ricorrente, in particolare, la presunta violazione, da parte del giudice di merito, della legge processuale, laddove non aveva proceduto a nuova verifica della regolarità della costituzione delle parti, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della nuova disciplina dell' assenza, di cui alla Legge 67/2014.
Ha osservato, al contrario, la Cassazione - con la presente pronuncia - come l'imputato fosse stato in realtà dichiarato contumace in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, per cui nessun obbligo vi era a carico del giudice, di osservanza delle nuove disposizioni processuali, in quanto continuavano a trovare applicazione, in forza della normativa transitoria, le previgenti disposizioni sul processo in contumacia.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 - Contumacia, riforma con limiti - Negri
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