Novità in materia di tirocini extracurriculari, linee guida entro il 30 giugno 2022
Pubblicato il 27 gennaio 2022
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In continuità con le precedenti misure di contrasto al lavoro irregolare, i commi da 720 a 726 della legge di Bilancio per l’anno 2022, si impegnano a ridefinire la materia dei tirocini curriculari ed extracurriculari, demandando al Governo ed alle Regioni la conclusione di uno specifico accordo, da adottarsi entro il 30 giugno prossimo, avente ad oggetto le nuove Linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.
La novella legislativa, che definisce i criteri entro cui l’accordo potrà essere raggiunto, restringe fortemente la platea dei destinatari, sia per la circoscrizione dell’applicazione solo in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale che per la previsione di nuovi vincoli di assunzione rispetto agli stage attivati.
Criteri per l’adozione delle linee guida
Preliminarmente la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce i tirocini come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento ed alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In linea con la disciplina previgente, qualora il tirocinio sia svolto all’interno di un percorso di studio formalmente riconosciuto, parleremo di tirocinio curricolare.
Nel comma 721, invece, la norma assegna il termine di centottanta giorni (entro il 30 giugno 2022), affinché, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, venga raggiunto un accordo per la definizione delle linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, nel rispetto dei seguenti criteri:
- revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni dell’impresa;
- definizione dei livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio ed una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione delle forme e modalità di contingentamento, per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti alla prevenzione ed al contrasto di un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
In tale ambito è possibile notare delle chiare assimilazioni con le precedenti Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, emanate ai sensi dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92, perlomeno per quanto concerne i precedenti punti b), c), d) ed e).
In particolare, anche la disciplina previgente definiva:
- la quota minima per l’indennità di partecipazione (spesso legata alla singola regione di attivazione);
- la durata massima del percorso formativo (non superiore a 12 mesi o 24 mesi per i soggetti disabili);
- i limiti numerici (da zero a cinque dipendenti: un tirocinante; da sei a venti dipendenti: due tirocinanti; oltre venti dipendenti: 10% dei dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore. Si evidenzia anche un sistema premiale, per le imprese con più di venti dipendenti per la successiva assunzione nei termini definiti dall’Accordo del 25 maggio 2017);
- le forme di monitoraggio e l’attestazione finale dell’attività svolta legata all’effettiva partecipazione del tirocinante ad almeno il 70% della formazione prevista dal PFI;
- le preclusioni all’attivazione di tirocini extracurriculari per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante o sostituire i lavoratori subordinati (in malattia, ferie o maternità), nonché il divieto di ospitare nuovi tirocinanti nelle unità operative e per le medesime attività dei lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti, ai sensi del punto 4) delle Linee guida del 25 maggio 2017.
Desta, invece, preoccupazione – come sottolineato anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nella circolare 18 gennaio 2022, n. 3 – un’eventuale stringente interpretazione del precedente punto a), laddove la conditio sine qua non sia quella dell’attivazione a favore dei soli soggetti con difficoltà di inclusione sociale, concetto astrattamente diverso da forme di riqualificazione, reinserimento lavorativo o a favore di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il successivo comma 724, relativo agli obblighi di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ribadisce l’obbligo di trasmissione dell’UNILAV di assunzione relativi ai tirocini curriculari promossi da Centri Per l’Impiego o da altri soggetti operanti nelle c.d. politiche del lavoro.
Invariati gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che restano a carico del soggetto ospitante.
Le sanzioni amministrative
Per quanto concerne la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione i profili sanzionatori restano invariati. Il nuovo comma 722, infatti, prevede che la mancata corresponsione dell’indennità (…) comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La medesima violazione era prevista dall’abrogato – per effetto del comma 726, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234 – comma 35, art. 1, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Al riguardo, si noti che la citata misura variabile correlata alla gravità dell’illecito commesso non trova alcun riscontro rispetto alle previsioni di cui alla citata legge sulle sanzioni amministrative. Invero, stando all’art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o (…) al doppio del minimo edittale, che, a questo punto, ammonta ad euro 2.000,00. Discrezionalità che, invece, è ammissibile solo a seguito dell’adozione della c.d. ordinanza-ingiunzione ex art. 18 secondo le prescrizioni dell’art. 11 della medesima norma. Altresì, non rivenendosi preclusioni all’istituto della diffida, ai sensi dell’art. 13, comma 3, l’ottemperanza alle rilevazioni contestate nel verbale unico di accertamento e notificazione consentirà al trasgressore di essere ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge corrispondente al c.d. minimo edittale che, nel caso de quo, ammonta ad euro 1.000.
Nel ribadire che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che non può essere utilizzato in sostituzione di lavoratori dipendenti, l’eventuale utilizzo fraudolento rispetto alle predette prescrizioni comporta per il soggetto ospitante una fattispecie di reato punita con la pena pecuniaria dell’ammenda pari ad euro 50,00 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità del tirocinante di chiedere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a decorrere dalla pronuncia giudiziale.
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