Nuova Sabatini, procedura ad hoc e novità per le domande 2023

Pubblicato il



Nuova Sabatini, procedura ad hoc e novità per le domande 2023

La cd. "Nuova Sabatini", la cui norma di riferimento è articolo 2, comma 4, del D.L. 69/2013, è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo. In particolare, è prevista la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese (PMI) da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulla materia si sono succedute nel tempo diverse disposizioni normative e documenti di prassi. Da ultimo, con la legge di bilancio 2023 sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura agevolativa. Attenzione che, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi. E’ conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (come da Avviso del 9/01/2023).

Sul piano operativo, la circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 ha fornito le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. La circolare definisce, poi, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del 30% prevista per gli investimenti green. Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, pena l'improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione "Gestione nuove domande" della piattaforma  dedicata ( https://benistrumentali.dgiai.gov.it). In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario.

Dalle FAQ “aggiornate" a marzo 2023, poi, sono arrivate indicazioni precise sulla cumulabilità. Nello specifico, le agevolazioni "Nuova Sabatini" sono cumulabili:

  • con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria (FAQ 9.2);
  • con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno", nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore (FAQ 9.6);
  • con il "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali". Tale  credito d’imposta non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito ossia che  lo stesso "è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto" (FAQ 9.7).
  • con le agevolazioni del Conto Energia (FAQ 9.8);
  •  con gli interventi previsti all'interno del PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF  21/2021 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF n.33/2021. (FAQ 9.9).
Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito