Nuova “Sabatini”: dal 2023 nuova procedura e regole ad hoc

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Nuova “Sabatini”: dal 2023 nuova procedura e regole ad hoc

La cd. "Nuova Sabatini", la cui norma di riferimento è l'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo. Sulla materia si sono succedute nel tempo diverse disposizioni normative e documenti di prassi. Da ultimo, con la legge di bilancio 2023 sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura che persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

Attenzione che, in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è stato prorogato per ulteriori 6 mesi. E’ conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento. Sul piano operativo, la circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 ha fornito le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. La circolare definisce, poi, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del 30% prevista per gli investimenti green.

Si propone, di seguito, una sintesi della misura fiscale. 

Soggetti beneficiari  

Sul piano soggettivo, sono destinatari della disciplina di favore le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”;
  • hanno sede legale o una unità locale in Italia. Per le imprese non residenti in Italia il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di contributo.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese “estere”, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Investimenti agevolabili

In generale, il beneficio riguarda tutti i settori produttivi (inclusi agricoltura e pesca) ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Il finanziamento, tuttavia, sostiene gli investimenti per l’acquisto (anche tramite leasing) di:

a)

macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivi

b)

hardware, software e tecnologie digitali classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Non sono agevolabili, invece, le spese relative a terreni e fabbricati o quelle relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

ATTENZIONE: Qualora la PMI voglia effettuare investimenti riferiti a più unità locali, deve presentare per ognuna di esse una diversa domanda di agevolazione. A ciascun investimento deve corrispondere una sola unità locale, risultante dai sistemi camerali, presso cui devono essere ubicati tutti i beni rientranti nel relativo investimento. (P.to 6.8 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022).

Gli investimenti devono, poi, soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, come precisato di seguito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

ATTENZIONE: I beni, per risultare ammissibili, devono essere ad “uso produttivo”, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

In particolare, sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale; non possono essere finanziati, infatti, componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che “integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa”. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono “mera sostituzione” di beni esistenti.

 

Spese non ammesse al beneficio

  • spese per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni “ad uso mostra” e quelli  venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi rispettivamente degli articoli 1520  e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in “conto visione” o in “prova” all’acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di  agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia  perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;
  • spese per macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute e contributi in natura;
  • spese connesse a commesse interne;
  • spese per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
  • spese che si riferiscono a “immobilizzazioni in corso e acconti”;
  • spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • spese per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
  • spese relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
  • spese imputabili a imposte e tasse;
  • spese relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
  • spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
  • spese per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
  • spese ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nella medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro  complesso funzionali e necessari per la realizzazione del programma d’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché  riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro;
  • spese relative a macchinari, impianti e attrezzature rigenerati;
  • spese per impianti generici non strumentali rispetto all’attività tipica dell’impresa, non strettamente funzionali al processo produttivo della stessa, non realizzati nel complesso di un più ampio programma di investimento né al servizio dell’investimento stesso;
  • spese relative a beni non classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3  e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, fatti salvi i software applicativi classificabili  alla voce B.I.3 e B.I.4. dell’attivo dello stato patrimoniale

 Agevolazione concedibile

L’agevolazione consiste nella concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura nonché un “contributo” da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

ATTENZIONE: La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni.

Il finanziamento può essere assistito dal “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso e deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero, invece, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari
  • 3,575% per gli investimenti 4.0
  • 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

ATTENZIONE: Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 227, L.160/2019) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese. Si tratta degli «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575%. In attuazione della predetta norma, il DM 22 aprile 2022 ha previsto, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea “certificazione ambientale” di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.

Contributo maggiorato

Previste, poi, diverse maggiorazioni del contributo. Nello specifico:

  • è prevista una maggiorazione del contributo pari al 30% per gli investimenti materiali e immateriali "Industria 4.0" (art.1 co. 52 - 57 della L. 232/2016, come modificato dalla L. 205/2017).
  • è prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti "Industria 4.0" realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno ossia nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 1 co. 226 della L. 160/2019).
  • è prevista una maggiorazione del contributo base pari al 30% (quindi 3,575%) per l'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (art. 1 co. 227 della L. 160/2019).

Caratteristiche del finanziamento

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una “delibera” di finanziamento. In particolare, per ciascuna impresa beneficiaria, il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura del programma d’investimento e fino al 100% dello stesso;

b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di pre-locazione, non superiore a 12 mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di  finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del  bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;

c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4.000.000 euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna  impresa beneficiaria.

Attenzione: Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di 4 milioni di ero rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;

d) essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva.

NOTA BENE: Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o  l’intermediario finanziario può procedere al versamento di un acconto al fornitore per  bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del leasing finanziario. Qualora la fornitura riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;

e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti  decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Procedura per la concessione del contributo

Le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario:

  • la domanda di accesso al contributo ministeriale.;
  • una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale, attestante il possesso dei requisiti previsti nonché la conformità degli investimenti oggetto della richiesta.

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.

Presentazione delle domande

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, secondo le modalità definite dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, pena l'improcedibilità delle stesse:

  • in via esclusivamente telematica;
  • attraverso la procedura disponibile nella sezione "Gestione nuove domande" della piattaforma dedicata;

In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario (Avviso Min. Imprese e Made in Italy 9.1.2023).

ATTENZIONE: Per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, per le quali alla data del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni stabilite nella circolare n. 14036/2017 trovano applicazione le disposizioni del punto 13 della circolare n. 410823/2022.

Una volta avvenuta la compilazione della domanda, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all’istanza da riportare nelle fatture elettroniche (nello specifico, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’interventoart. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture).

Apposta la firma digitale, si dovrà procedere all’invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

Un caso particolare riguarda l’affitto del ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la “Nuova Sabatini”;  tale eventualità, seppur non esplicitamente disciplinata, è consentita nel rispetto di specifiche condizioni. Il beneficiario, infatti, pur rimanendo titolare delle agevolazioni, è tenuto a dare comunicazione dell’operazione d’affitto (riguardante l’azienda/ramo d’azienda con beni strumentali agevolati) tramite piattaforma al Ministero e, per conoscenza, alla banca/intermediario finanziario.  

Nella predetta comunicazione deve essere:

  • rappresentata la “motivazione” alla base dell’operazione di affitto dell’azienda o di un suo ramo;
  • allegata copia del contratto di affitto, già debitamente registrato e le dichiarazioni dell’affittante e dell’affittuario, redatte secondo gli specifici moduli, con i quali i predetti due soggetti si impegnano a rispettare le disposizioni previste nel decreto di concessione delle agevolazioni.

MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY - FAQ AGGIORNATA all’ 8/03/2023

10.7 Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture relative agli investimenti oggetto di agevolazione e secondo quali modalità?

Caso di domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023

Per tali domande, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, c. 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Si rinvia pertanto alla consultazione della FAQ 10.15 relativa alla precedente disciplina, disponibile al seguente link.

Caso di domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023

Per tali domande, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell'apposito campo il "Codice Unico di Progetto - CUP", reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente alla dicitura "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013", da riportare in maniera separata nelle medesime fatture. Il CUP e la dicitura devono essere apposti sulle fatture elettroniche attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  • inserendo nell'apposito campo della fattura elettronica il "Codice Unico di Progetto - CUP" e nell'oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013";
  • inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  • qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l'inserimento del CUP all'interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest'ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all'indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

Si ricorda che la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria. Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  • mediante l'emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto;
  • mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare l'integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte del cessionario/committente su richiesta dell'impresa beneficiaria, immediatamente dopo la scoperta dell'irregolarità. Eventuali irregolarità rilevate in sede di controllo non potranno essere oggetto di sanatoria. Si precisa che non è ammissibile la regolarizzazione delle fatture elettroniche tramite stampa delle stesse e apposizione con scrittura indelebile della dicitura/CUP.

Erogazione del contributo

Il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma.

Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del D.L. 34/2020 convertito;
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come disposto dell’articolo 39, comma 1, del D.L. 76/2020 convertito;
  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, come disposto dalla legge di bilancio 2021 (art.1, comma 95, della L. 178/2020);
  • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro, come disposto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 48 della L. 234/2021).

NOTA BENE: Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali “variazioni” in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con il soggetto finanziatore, oppure alla realizzazione di un programma d’investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.

Le PMI sono tenute a completare l’investimento entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tal fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

ATTENZIONE: In attuazione della legge di bilancio 2023, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti è “prorogato” per ulteriori 6 mesi. Per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (Avviso Min. Imprese e Made in Italy 9.1.2023).

A investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile sulla relativa piattaforma, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU). La suddetta richiesta è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione e l’articolazione dell’investimento, nonché l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento. Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo RU che deve essere inoltrato al Ministero, unitamente alla documentazione prevista, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento. Il mancato rispetto di termini e condizioni previste determina la revoca totale dell’agevolazione. Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:

a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all’allegato 4 alla circolare, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva attestante il requisito di nuovo di fabbrica nonché, nel caso di  investimenti green relativi a beni “a basso impatto ambientale”, che in riferimento ai medesimi sussista un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello  europeo oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B nell’allegato 6/C;

b) in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni  rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica di cui all’articolo 85 del DLgs.159/2011.

ATTENZIONE: Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti 4.0, nel modulo RU, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato 6/A o 6/B. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante o il procuratore è tenuto ad attestare che gli stessi sono oggetto di interconnessione e integrazione, ossia che sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti green, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, alternativamente dichiarare nel predetto modulo RU:

  • il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C;

oppure

  • che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, unitamente al possesso della/e  dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i  sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o  autodichiarazione/i.

Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro 60 giorni, nei limiti dell’effettiva disponibilità, ad erogare, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, la prima quota di contributo o, in alternativa, il medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti richiesti, previa verifica:

  • della completezza della documentazione inviata dall’impresa;
  • della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell’erogazione;
  • acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati esterne.

Per le  domande che “non” presentano i requisiti, al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI compila e trasmette al Ministero, in via esclusivamente telematica, la richiesta di pagamento (modulo RP). La predetta procedura telematica di compilazione del modulo RP deve essere effettuata dalla PMI con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma della assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo. Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Il Ministero, poi, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica sulla regolarità contributiva o nell’ambito della verifica prevista ai sensi dell’articolo 48 bis del  DPR 602/73 procede all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle procedure previste rispettivamente per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013, oppure per l’effettuazione della compensazione  prevista dall’articolo 48 bis del DPR 602/73. Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità  delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla  conformità dei programmi d’investimento e all’ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di  erogazione. Resta ferma la possibilità per il Ministero di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli documentali oppure ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché la realizzazione degli investimenti agevolati.

Cumulabilità 

Nell’Ambito delle FAQ aggiornate lo scorso 8 marzo 2023 Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alla cumulabilità con altre agevolazioni.

Nello specifico, viene precisato che le agevolazioni "Nuova Sabatini" sono cumulabili:

  • con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria (FAQ 9.2);
  • con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno", nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore (FAQ 9.6);
  • con il "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali". Tale  credito d’imposta non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito ossia che  lo stesso "è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto" (FAQ 9.7).
  • con le agevolazioni del Conto Energia (FAQ 9.8);
  •  con gli interventi previsti all'interno del PNRR,  nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF  21/2021 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF n.33/2021. (FAQ 9.9);

Rinunce e revoche

L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione tramite la sezione "Comunicazioni" della piattaforma al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca o di diniego del contributo. In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'impresa.

 

Quadro Normativo

- MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY – CIRCOLARE DIRETTORIALE 6 DICEMBRE 2022, N. 410823;

- ARTICOLO 1, COMMA  48 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30.12.2021;

- ARTICOLO  2, COMMA 4 DEL D.L. N. 69 DEL 21.6.2013;

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