Nullità della vendita con patto di riscatto effettuata a scopo di garanzia

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Secondo la Corte di cassazione – ordinanza n. 20956 del 12 ottobre 2011 – il divieto di patto commissorio di cui all'articolo 2744 del Codice civile è estensibile a qualsiasi negozio, anche di per sé lecito, che venga utilizzato per conseguire il concreto risultato, vietato dall'ordinamento, di assoggettare il debitore all'illecita coercizione da parte del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un debito.

Deve, in particolare, sottolinearsi – continua la Corte – come la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia e non di scambio, e qualora nell'ambito della stessa il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute.

Ed infatti, a parere dei giudici di legittimità questo tipo di vendita, poiché caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissario, anziché dalla causa di scambio propria della vendita, “pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'articolo 2744 Codice civile, costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all'intero contratto, la sanzione dell'articolo 1344 del Codice civile”.
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