Nullità della procura a vendere e del conseguente atto di vendita

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La Cassazione, con sentenza n. 15486 dell'8 luglio 2014, ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano dichiarato nulla una procura a vendere un immobile che, nell'ambito di due scritture private tra le parti, era stata rilasciata da un uomo nei confronti del proprio creditore e che, di fatto, prevedeva la facoltà di quest'ultimo, in caso di inadempimento del primo, di intestarsi il bene del debitore e cederlo a terzi.

Patto commissorio nullo

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la procura a vendere in esame consentiva al creditore di ottenere un risultato che la legge intende vietare con la previsione dell'articolo 2744 del Codice civile, ai sensi del quale “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”.

Nella specie, infatti, anche il mancato pagamento di una sola cambiale avrebbe legittimato il creditore ad attivare la procura a vendere.
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