Nullità assoluta se il difensore di fiducia non è avvisato dell'udienza

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Nullità assoluta se il difensore di fiducia non è avvisato dell'udienza

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 comma 1 e 179 comma 1 c.p.p.

E' quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 24630 depositata il 10 giugno 2015, in ordine ad una vicenda in cui il difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato, non era comparso all'udienza camerale in quanto non avvisato. Per cui il Tribunale di Sorveglianza, sull'erroneo presupposto che non vi fosse alcuna designazione del difensore di fiducia, aveva provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio.

La questione sottoposta al vaglio Sezioni Unite, concerneva, nello specifico, se l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia nominato dall'imputato, integrasse un'ipotesi di nullità assoluta o, invece, una nullità generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex art. 182 commi 2 e 3 c.p.p.

Riscontrata, in materia, la presenza di due contrastanti indirizzi giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire a quello secondo cui si può parlare di assenza di difesa tecnica non solo nel caso in cui all'udienza non partecipi alcun difensore (sia esso di fiducia o d'ufficio), ma anche quando il difensore scelto, non presente perchè non avvisato, venga sostituito da quello d'ufficio.

Non esiste infatti – secondo detto orientamento – alcuna equipollenza tra il difensore di fiducia e quello d'ufficio, non potendosi privare la persona interessata del diritto di scegliere un avvocato di sua fiducia che prepari tempestivamente la sua difesa.  

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Il difensore d’ufficio «non sana» - Maciocchi

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