Nulla l’ordinanza notificata via posta elettronica senza avviso di ricezione

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Con sentenza n. 6635 del 30 aprile 2012, la Corte di cassazione ha ribadito la nullità dell’ordinanza pronunciata fuori udienza dal giudice qualora la stessa non venga comunicata al procuratore costituito di una delle parti, nonché la conseguente nullità, per violazione del principio del contraddittorio, degli atti successivi del processo e della sentenza impugnata, rispetto ai quali - sottolinea la Corte – “il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti indispensabili”.

E nella specie è stata ritenuta nulla, dai giudici di legittimità, un'ordinanza fuori udienza emessa dal Tribunale di Prato che era stata oggetto di trasmissione via posta elettronica tra i difensori senza alcuna autorizzazione all'uso della modalità elettronica da parte del destinatario; la comunicazione, inoltre, inviata ad un indirizzo mail non più attivo, non era mai giunta a destinazione.
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