Notifiche via Pec: attestazioni SOGEI contestabili con querela di falso
Pubblicato il 30 ottobre 2018
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Nell’ambito del processo amministrativo telematico, le certificazioni della SOGEI, come quella attinente all’attestazione del procedimento di consegna della sentenza notificata dalla parte vincitrice in primo grado nella posta certificata della Avvocatura dello Stato, risultano assistite dalla particolare fede di piena prova di cui all’articolo 2700 del Codice civile.
SOGEI con pubblica funzione di certificazione
Alla SOGEI, infatti, è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti.
Essa è una società di forma privata, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, a cui è assegnata una funzione di rilevanza pubblica, relativa alla gestione delle reti secondo quanto disciplinato dal C.A.D., con specifiche responsabilità come si evince anche dall’art. 32 lett. m bis) C.A.D., che prevede tra i compiti del gestore “m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso”;
Non vi è dubbio, pertanto, che la SOGEI sia un soggetto autonomo con connotazione pubblicistica, con specifiche responsabilità, anche nei confronti delle Amministrazioni.
Ciò posto, il certificato rilasciato dalla SOGEI in ordine all’errore di consegna di un file può essere contestato solo con querela di falso.
Notificazione degli atti, principi
E’ quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel testo della sentenza n. 5970 del 18 ottobre 2018, pronunciata con riferimento ad una controversia nella quale erano dedotte questioni attinenti alle notificazioni degli atti del processo amministrativo.
Proprio con riferimento alle notifiche, i giudici amministrativi hanno ricordato come, in generale, il termine breve per la proposizione dell’appello decorre dal momento in cui è avvenuto il completamento della “consegna” della posta elettronica certificata al destinatario.
Ribadito anche il principio secondo cui “relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”.
Così, “pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti".
Principio da cui consegue che:
- la scissione dei momenti di produzione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario;
- la necessità, ai fini della produzione degli effetti in capo al destinatario, del completamento della notifica stessa.
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