Notifica via PEC tempestiva se entro le 21
Pubblicato il 24 marzo 2018
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La Suprema corte ho giudicato tardiva la notifica di un ricorso per cassazione alla controparte che era stata effettuata, a mezzo di Pec, oltre le ore 21.00 del giorno in cui scadeva il termine di sei mesi per l’impugnazione.
Il controricorrente aveva eccepito la decadenza da quest'ultima, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, asserendo che la notifica così eseguita violasse il combinato disposto dell'articolo 147 C.p.c. – secondo il quale le notifiche devono essere effettuate dalle ore 7.00 alle 21.00 - e dell'articolo 16 septies del convertito Decreto legge n. 179/2012, il quale, dopo aver stabilito l'applicabilità dell'articolo 147 anche alla notificazioni con modalità telematiche, dispone, che quando la notifica sia "eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".
Dopo le 21 la notifica si intende eseguita il giorno successivo
La Sesta sezione civile di Cassazione, con ordinanza n. 7079 del 21 marzo 2018, ha ritenuto fondata questa eccezione, ricordando il principio di diritto già affermato in una fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame (Cass nn. 31209, 31208 e 31207/2017).
Ha quindi ribadito che "Ai sensi dell'art. 16-septies del dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione".
Nella specie, quindi, in cui la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica del ricorso recava un orario successivo alle ore 21.00 (precisamente, le ore 22,29) del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione, il ricorso andava considerato non tempestivo e, quindi, inammissibile.
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